0,5 per mille, tolleranza zero per chi guida sotto l’influsso di stupefacenti e misure amministrative più severe dal 1° gennaio 2005

Berna, 28.04.2004 - Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore, a partire dal 1° gennaio 2005, un tasso limite di alcolemia dello 0,5 per mille, un valore limite 0 per la guida sotto l’influsso di determinati stupefacenti e un più severo disciplinamento in materia di revoca della licenza di condurre. Basandosi sulle modifiche di legge adottate dal Parlamento nel dicembre 2001 e sull’ordinanza parlamentare relativa ai valori limite di alcolemia emanata nel marzo 2003, il Governo federale ha adottato le prescrizioni esecutive per l’applicazione di queste norme a livello cantonale. Dette prescrizioni fanno parte di un pacchetto di misure inteso a migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

Nel 2002, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni (DATEC) di preparare delle misure atte a ridurre del 50 per cento entro il 2010 il numero di morti dovuti a incidenti della circolazione. Tali misure vengono attualmente elaborate nel quadro del progetto di nuova politica della sicurezza stradale. Il Parlamento ha sin d’ora varato provvedimenti quali l’inasprimento della prassi di revoca della licenza di condurre e l’abbassamento del valore limite di alcolemia allo 0,5 per mille. Unitamente alle nuove misure elencate qui di seguito, questi provvedimenti contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale:

Alcol al volante

- Analisi dell’alito senza motivi di sospetto: con l’entrata in vigore di questa misura, la polizia avrà sempre e ovunque il diritto di effettuare analisi dell’alito sulle strade pubbliche; ciò sia nel quadro di controlli generali e di controlli specifici volti a rilevare il tasso di alcolemia dei conducenti che nel quadro di controlli giornalieri di singoli veicoli e conducenti. Tutti gli utenti della strada saranno così interessati da questa misura.

- Valore limite di alcolemia: 0,5 per mille

Norma di circolazione: è considerato non abile alla guida il conducente che ha una concentrazione di alcol nel sangue pari almeno allo 0,5 per mille (in precedenza 0,8 ‰) o che ha assunto una quantità di alcol tale da portare a una simile concentrazione.

Prova della guida in stato di ebrietà: in linea di principio, l’esame del sangue costituisce lo strumento più adeguato per fornire questa prova. Nei casi in cui, mediante l’analisi dell’alito, si è constatato un valore di alcolemia compreso tra lo 0,5 e lo 0,79 per mille, si rinuncia a un esame del sangue se la persona controllata riconosce con la propria firma questo valore. Qualora dall’analisi dell’alito risulti un valore pari o superiore allo 0,8 per mille, occorre sempre effettuare un esame del sangue.



Sanzioni

Le sanzioni applicate sono commisurate al tasso di alcolemia nel sangue del conducente. Valori compresi tra lo 0,5 e lo 0,79 per mille vengono puniti con una multa e/o la detenzione. Se il conducente in questione non ha precedenti penali e non ha commesso altre infrazioni, neppure di lieve entità, viene pronunciato un ammonimento; altrimenti viene ordinata la revoca della licenza di condurre per la durata di un mese. Nel caso in cui il tasso di alcolemia è pari o superiore allo 0,8 per mille, la pena consiste in una multa e/o nella detenzione, con conseguente revoca della licenza di condurre per almeno tre mesi.

Guida sotto l’influsso di medicinali e stupefacenti/tolleranza zero

Norma di circolazione: chi, a causa del consumo di stupefacenti o medicinali non dispone di sufficienti capacità psico-fisiche, è considerato inabile alla guida e non può mettersi al volante di un veicolo.

Prova dell’incapacità di guida: in caso di sospetta incapacità di guida viene ordinata un esame del sangue. I test della saliva, delle urine o del sudore svolti in precedenza possono confermare il sospetto, senza peraltro essere obbligatori. Se nel sangue viene riscontrata la presenza di canapa, cocaina, eroina, morfina o droghe sintetiche quali l’ecstasy, la persona in esame è considerata inabile alla guida. Nel caso di altre sostanze suscettibili di compromettere la capacità di guida, le autorità giudiziarie e quelle preposte alla revoca della licenza di condurre si basano sugli esiti di una perizia condotta secondo tre parametri, ossia le osservazioni della polizia, un esame medico e un referto di laboratorio.

Revoca della licenza di condurre

In futuro, le infrazioni al codice stradale saranno suddivise in diverse categorie:

- infrazioni considerate particolarmente lievi (per esempio: leggera collisione durante la manovra di parcheggio): non viene comminata alcuna pena, né nell’ottica del diritto penale né di quello amministrativo;

- infrazioni considerate bagatelle: fattispecie punibile con una multa disciplinare;

- infrazioni lievi (per es. superamento del limite di velocità di 16-20 km/h all’interno degli abitati, di 21-25 km/h al di fuori degli abitati e di 26-30 km/h in autostrada; guida con un tasso di alcolemia dello 0,50 - 0,79 ‰), dove sia la colpa del conducente che il pericolo rappresentato per gli altri utenti della strada sono considerati lievi. Nel caso di conducenti colti in fallo per la prima volta è pronunciato un ammonimento e comminata una multa;

- infrazioni di media gravità (per es. superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all’interno degli abitati, di 26-29 km/h al di fuori degli abitati e di 31-34 km/h in autostrada; guida con un tasso di alcolemia dello 0,50- 0,79 ‰, in presenza, per giunta, di un’altra infrazione di lieve entità), dove sia la colpa del conducente che il pericolo rappresentato per gli altri utenti della strada non possono essere considerati né leggeri né gravi. Nel caso di conducenti colti in fallo per la prima volta, oltre alla multa la licenza di condurre è ritirata per almeno un mese;

- infrazioni gravi (per es. superamento del limite di velocità di 25 km/h e più all’interno degli abitati, di 30 km/h e più al di fuori degli abitati e di 35 km/h e più in autostrada; guida con un tasso di alcolemia dello 0,80 ‰ e più, o guida sotto l’influsso di stupefacenti), dove sia la colpa del conducente che il pericolo rappresentato per gli altri utenti della strada sono considerati gravi. Nel caso di conducenti colti in fallo per la prima volta, oltre alla multa e/o alla detenzione la licenza di condurre è ritirata per almeno tre mesi.

Sistema a cascata

In caso di ripetute infrazioni di media o elevata gravità, le durate minime di revoca della licenza di condurre si allungano gradualmente (sistema a cascata). Ai conducenti che, nell’arco di 10 anni hanno commesso tre infrazioni gravi o quattro di media gravità, la licenza di condurre è ritirata per un periodo indeterminato, comunque per almeno due anni. Se il conducente che ha riottenuto la propria licenza di condurre dopo che gli è stata revocata è recidivo, il documento è ritirato per sempre.

Con questi provvedimenti si intende rendere notevolmente più sicuro il traffico stradale.


DATEC
Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni

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