Ottenimento della licenza di condurre: adeguata la procedura per accertare l’identità

Berna, 28.06.2004 - Le persone che in Svizzera intendono ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre devono poter dimostrare inequivocabilmente la propria identità. Come rilevato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), taluni libretti per stranieri o attestati per richiedenti l’asilo non soddisfano questo requisito posto dalla legislazione sulla circolazione stradale. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha pertanto emanato nuove Istruzioni sull’accertamento dell’identità.

Chiunque inoltra per la prima volta una domanda di rilascio della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre deve presentarsi personalmente all’autorità di ammissione, o a un ufficio da essa designato (per es. a un’amministrazione comunale), e produrre un documento d’identità valido con fotografia. I cittadini stranieri devono inoltre esibire il libretto per stranieri e, se ne sono in possesso, la licenza di condurre straniera. Potranno così ottenere una licenza di condurre soltanto le persone la cui identità è accertata inequivocabilmente; in caso di infrazioni, la persona in questione può inoltre essere perseguita penalmente. Infine, con la nuova procedura, la licenza di condurre non verrà più riconosciuta come documento d’identità, ciò che finora, illegalmente, era il caso.

I richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera spesso sono privi di documenti d’identità. Gli uffici degli stranieri, tuttavia, rilasciano loro un documento che ne attesta il diritto di soggiorno nel nostro Paese. Sinora i dati personali figuranti in questi documenti venivano considerati vincolanti dalle autorità competenti in materia di circolazione stradale, tanto più che, in virtù del diritto d’asilo, per le autorità federali e cantonali tali documenti sono considerati validi ai fini dell’accertamento dell’identità.

Come precisato recentemente dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, in questi casi i dati relativi all’identità della persona non possono essere considerati validi in quanto spesso si basano unicamente su dichiarazioni orali del richiedente l’asilo. La prassi applicata finora va pertanto adeguata; in futuro i dati personali non potranno più essere semplicemente desunti dal libretto per stranieri o dall’attestato per richiedenti l’asilo. In assenza di un passaporto o di una carta d’identità, l’identità dovrà essere accertata in altro modo.

Per le autorità competenti in materia di ammissione alla circolazione stradale ciò non costituisce un onere supplementare, poiché spetta al richiedente stesso dimostrare la propria identità.



DATEC
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Servizio stampa

DFGP
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Servizio stampa

Informazioni:

Diritto sulla circolazione stradale:
Ufficio federale delle strade (USTRA), Servizio stampa,
tel. 031 324 14 91

Diritto d’asilo:
Ufficio federale dei rifugiati (BFF), Media e comunicazione, tel. 031 325 93 50

Allegato: Istruzioni USTRA


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Ufficio federale delle strade USTRA
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