Il Consiglio federale approva adeguamenti giuridici relativi all’età ordinaria di pensionamento in particolari categorie di personale

Berna, 10.04.2019 - Finora i collaboratori appartenenti a particolari categorie di personale sono andati in pensione prima degli altri impiegati dell’Amministrazione federale. Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha ribadito la sua intenzione di applicare l’età ordinaria di pensionamento a tutti i collaboratori e ha stabilito le basi della nuova regolamentazione. Nella sua seduta del 10 aprile 2019 ha approvato gli adeguamenti necessari delle basi giuridiche.

Finora i militari di professione (sottufficiali di professione, ufficiali di professione, piloti militari di professione e piloti collaudatori di armasuisse) e i membri del Corpo delle guardie di confine hanno beneficiato del pensionamento anticipato, ricevendo una rendita transitoria integralmente finanziata dal datore di lavoro. D’ora in avanti anche a questi collaboratori sarà applicata l’età ordinaria di pensionamento (64 o 65 anni). Affinché le persone in questione abbiano comunque la possibilità di andare volontariamente in pensione in anticipo, il datore di lavoro continuerà a versare contributi supplementari di risparmio a favore della previdenza professionale. Il datore di lavoro assumerà inoltre una parte del finanziamento della rendita transitoria.

L’attuale regolamentazione prevede già l’applicazione dell’età ordinaria di pensionamento per i collaboratori del DFAE. Tuttavia, fintantoché sono in servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili, essi ricevono contributi supplementari del datore di lavoro a favore della previdenza professionale. Tali contributi continueranno a essere versati ai collaboratori in questione. Il datore di lavoro però non finanzierà più integralmente la rendita transitoria. Per contro, i suddetti collaboratori non dovranno più essere stati in servizio per almeno sei anni in luoghi con condizioni di vita difficili, ma soltanto cinque anni.

La nuova regolamentazione sarà applicabile a tutte le assunzioni a partire dal 1° maggio 2019. Per i collaboratori che hanno almeno 50 anni e quelli che hanno prestato almeno 23 anni di servizio continueranno a vigere le attuali disposizioni. Ai collaboratori che al 31 dicembre 2019 non avranno ancora raggiunto il 50° anno di età e che avranno prestato meno di 23 anni di servizio, la nuova regolamentazione sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2020. Con il passaggio alla nuova regolamentazione, i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine riceveranno un accredito unico sul loro avere di vecchiaia. In tal modo si compensa la diminuzione della partecipazione finanziaria del datore di lavoro alla rendita transitoria e il prolungamento della vita lavorativa. I collaboratori del DFAE non ricevono l’indennità unica perché la loro età di pensionamento rimane invariata.

Le nuove disposizioni figurano nell’ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) e nel Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC).


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Anand Jagtap, capo Stato maggiore e Comunicazione, Ufficio federale del personale UFPER
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