Ordinanza concernente l’impiego di truppe per la protezione di persone e beni all’estero (OPBE)

Berna, 03.05.2006 - Il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza concernente l’impiego di truppe per la protezione di persone e beni all’estero (OPBE). Essa menziona i possibili impieghi e disciplina i compiti, le condizioni per l'impiego, il mandato e le competenze delle formazioni impiegate in servizio d'appoggio all'estero.

Nel suo rapporto del 24 ottobre 2001 all'Assemblea federale sulla concezione di Esercito XXI  (Concetto direttivo Esercito XXI) il Consiglio federale ha previsto la creazione di formazioni speciali. Tale documento si basa sul rapporto del Consiglio federale all’Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (RAPOLSIC 2000). Le basi legali per la creazione di formazioni di esploratori e di granatieri dell'esercito si trovano nella legge militare (LM) e nell'organizzazione dell'esercito (OEs).

Lo scopo primario degli impieghi previsti dall'OPBE rimane la protezione di persone e di beni particolarmente degni di protezione all'estero e, se necessario, la raccolta di pertinenti informazioni chiave. Per tali impieghi attualmente è previsto unicamente il ricorso  al cosiddetto «personale militare» (militari di professione e militari a contratto temporaneo).

Se finora era possibile soprattutto la sorveglianza di rappresentanze svizzere all'estero da parte di agenti della Sicurezza militare (ex Corpo della guardia delle fortificazioni, CGF), in futuro, grazie alla componente professionistica delle formazioni di esploratori e di granatieri dell'esercito, saranno possibili ─ nel pieno rispetto del diritto internazionale ─ anche impieghi di salvataggio e rimpatrio di civili e militari, di regola in collaborazione con altri Stati.

Il distaccamento d'esplorazione dell'esercito sarà completamente operativo a partire dal 2011 e conterà 91 posti polivalenti occupati da personale militare.


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