Le esigenze per l’assistenza amministrativa in questioni fiscali devono essere adeguate

Berna, 15.02.2011 - L'identificazione del contribuente e del detentore delle informazioni è una premessa indispensabile per la garanzia dell'assistenza amministrativa. Nella maggior parte dei casi questa avviene tramite l'indicazione di nomi e indirizzi. In futuro, ai fini dell’identificazione saranno autorizzati anche altri mezzi. In tal modo la Svizzera elimina un prevedibile ostacolo allo scambio effettivo di informazioni in questioni fiscali e riduce il rischio di un fallimento nel cosiddetto processo «peer review». Le cosiddette «fishing expedition» (ricerca indiscriminata di informazioni) permangono proibite.

Le disposizioni sull'assistenza amministrativa nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) devono essere adeguate in questo senso. Sinora, in occasione dei negoziati sulle CDI la Svizzera considerava che l'attuazione dei parametri decisi dal Consiglio federale riguardo al divieto delle «fishing expedition» e la necessità di richiedere nella domanda di assistenza amministrativa il nome e l'indirizzo del contribuente e del detentore delle informazioni (ad es. la banca) fosse conforme agli standard dell'OCSE. Questa valutazione non è stata confermata come indicherebbero i primi segnali del processo «peer review».

Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale) verifica attraverso cosiddette «peer review» il rispetto dello standard in materia di assistenza amministrativa negli Stati affiliati. Alla fine di ottobre del 2010 è iniziata la prima fase della «peer review» della Svizzera, nel cui ambito è emerso che le esigenze svizzere in materia di assistenza amministrativa, finora considerate adeguate, sono invece troppo restrittive e costituiscono un possibile ostacolo allo scambio effettivo di informazioni. Per superare la prima fase della «peer review», devono quindi essere adeguate le esigenze per l'identificazione dei contribuenti e dei detentori delle informazioni. Con questo adeguamento è possibile soddisfare gli standard validi a livello mondiale senza andare oltre la loro portata. Anche i concorrenti della piazza finanziaria svizzera devono rispettare le stesse condizioni minime. In tal modo si crea un cosiddetto «level playing field», nel senso che in tutti gli Stati e Territori sono applicabili le medesime condizioni.

Di regola, l'identificazione dei contribuenti e dei detentori delle informazioni nelle domande di assistenza amministrativa dovrà avvenire ancora con il nome e l'indirizzo. Con l'adeguamento deve essere esplicitato soltanto il fatto che le procedure di assistenza amministrativa non devono fallire per un'interpretazione troppo formale delle disposizioni delle CDI per cui ai fini dell'identificazione saranno autorizzati anche altri mezzi. È ipotizzabile l'identificazione per il tramite di un conto bancario; in questi casi occorre evitare una situazione di «fishing expedition».

Con l'adeguamento delle esigenze per l'assistenza amministrativa, permangono di principio invariati i parametri che il Consiglio federale ha definito il 13 marzo 2009 ai fini dell'attuazione della nuova politica svizzera in materia di assistenza amministrativa. L'Esecutivo è tuttavia consapevole del fatto che segnatamente in occasione dei dibattiti parlamentari era stata espressa la volontà di autorizzare unicamente l'assistenza amministrativa in domande che contenessero il nome e l'indirizzo della persona interessata e del detentore delle informazioni. Per questo motivo l'adeguamento deciso deve essere sottoposto anche al Parlamento. A tal proposito una prima occasione è offerta dalle 10 CDI pendenti presso il Consiglio nazionale.


Indirizzo cui rivolgere domande

Urs Ursprung, direttore AFC, +41 31 322 71 01
Beat Furrer, capo della Comunicazione AFC, +41 31 324 91 29



Pubblicato da

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-37645.html