Obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti lignei

Berna, 29.09.2010 - Il 1° ottobre 2010 entrerà in vigore l’ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti lignei. Sul sito Internet dell’Ufficio federale del consumo (UFDC) è disponibile una banca dati utilizzabile per determinare il tipo e l’origine del legno.

Chi fornisce ai consumatori legno o prodotti lignei ha l’obbligo di dichiararne il tipo e l’origine. 

In un primo tempo l’obbligo di dichiarazione varrà per il legname in tronchi, quello grezzo e alcuni prodotti di legno massiccio, la cui origine e la cui tipologia sono relativamente facili da stabilire. È stato fissato un periodo transitorio fino alla fine del 2011. In un secondo tempo verrà valutata la possibilità di estendere l’obbligo di dichiarazione ad altri prodotti lignei.  

La competenza attuativa spetta all’Ufficio federale del consumo (UFDC). Sul sito Internet www.consumo.admin.ch è possibile consultare una banca dati che permette di determinare sia il nome scientifico sia la denominazione commerciale necessari per dichiarare il tipo di legno. Saranno inoltre riportate le aree di diffusione dei tipi di legno e verrà indicato se quest’ultimi fanno parte delle specie protette in base alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione CITES (RS 0.453). 

Il sito Internet dell’UFDC fornisce inoltre ulteriori informazioni e dei documenti supplementari concernenti questa tematica.


Indirizzo cui rivolgere domande

Jean-Marc Vögele, Capo Ufficio federale del consumo, tel. +41 31 322 20 46



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Ufficio federale del consumo
http://www.konsum.admin.ch/

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-35336.html