Revoca dell'ammissione provvisoria collettiva - i profughi kosovari devono rimpatriare entro la fine di maggio del 2000

Berna, 11.08.1999 - -

Il Consiglio federale ha deciso, in data odierna, di abrogare con effetto al 16 agosto 1999 l'ammissione provvisoria collettiva dei profughi di guerra provenienti dal Kosovo. Il ritorno nel Kosovo appare ora esigibile considerati la fine dei combattimenti e lo stazionamento di una truppa internazionale di protezione. Poiché la comunità internazionale degli Stati aveva convenuto di promuovere, nel corrente anno, il rimpatrio volontario e di rinunciare ai rimpatri forzati, il Consiglio federale ha fissato il termine di partenza al 31 maggio 2000. Sono eccettuate da tale scadenza le persone che hanno commesso dei reati in Svizzera, minacciato o aggredito terzi oppure che hanno violato in modo grave e intenzionalmente l'obbligo di partecipazione nell'ambito della procedura d'asilo. Questo gruppo di persone sarà rimpatriato con misure coercitive non appena sarà possibile dal punto di vista tecnico.

I decreti odierni del Consiglio federale riguardano le seguenti categorie di persone provenienti dal Kosovo (stato del 31.7.1999):

16'618 persone ammesse provvisoriamente

34'081 persone con domande d'asilo pendenti presso l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) (sempreché dalla procedura d'asilo non scaturisca una decisione positiva o un'ammissione provvisoria individuale)

2'296 persone la cui domanda d'asilo è pendente presso la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) (sempreché dalla procedura di ricorso non risulti una decisione positiva o un'ammissione provvisoria individuale)

6'206 persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione cresciuta in giudicato

5'670 persone cui è stato rilasciato un visto d'entrata in ragione della guerra nel Kosovo.

64'871 Totale

Aiuto al rimpatrio e alla ricostruzione

Il rimpatrio dei profughi di guerra avviene in tre fasi:

1a fase: rimpatrio volontario entro il 31.12.1999

Chi è entrato in Svizzera prima del 1° luglio 1999 riceve, durante detta fase, un contributo d'aiuto al ritorno dell'ammontare di 2'000 franchi (adulti) e di 1'000 franchi (minorenni). Inoltre, le persone che rimpatriano ricevono in loco materiale per la riparazione e la ricostruzione di spazio abitativo.

2a fase: rimpatrio entro la scadenza del 31 maggio 2000

Chi è entrato in Svizzera prima del 1° luglio 1999 e rimpatria tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2000 riceve un aiuto al rimpatrio ridotto e aiuti materiali come le persone della 1a fase. L'ammontare del versamento in contanti sarà fissato in base alle esperienze della 1a fase e all'evolversi dei prezzi nel Kosovo.

3a fase: rimpatrio in modo autonomo a partire da giugno 2000

Chi parte dopo il 31 maggio 2000 riceve un aiuto al rimpatrio individuale previsto per i cittadini di tutte le nazioni. Non vi è alcun diritto ad aiuti materiali sul posto.

I richiedenti l'asilo provenienti dal Kosovo che sono entrati in Svizzera dopo il 30 giugno 1999 fruiscono in caso di partenza volontaria - indipendentemente dalla data di partenza - di un aiuto al rimpatrio individuale alla stregua delle persone della 3a fase. Nell'evenienza di una decisione negativa nella procedura d'asilo si fisseranno termini di partenza di uno a due mesi.

Le persone rimpatriate con misure coercitive non usufruiscono né di un aiuto finanziario né di aiuti materiali. Lo stesso vale per persone che hanno commesso un reato, che hanno minacciato o aggredito terzi oppure che hanno violato in modo grave e intenzionalmente l'obbligo di partecipazione nella procedura d'asilo.

Il Consiglio federale ha deciso di esaminare prossimamente anche la questione della revoca dell'asilo nel caso di rifugiati riconosciuti. A questi ultimi si raccomanda pertanto di pianificare sin d'ora una partenza volontaria affinché possano usufruire dei programmi di aiuto al ritorno previsti nella 1a e nella 2a fase.


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