Le indiscrezioni gravi devono restare punibili; Il Consiglio federale si esprime a favore della revisione dell’articolo 293 CP

Berna, 07.05.2008 - La disposizione, che pone sotto pena la pubblicazione di documenti segreti, non deve essere abrogata, ma rivista. In tal modo il Consiglio federale intende evitare che si creino lacune nella protezione del segreto e nel contempo adattare alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo l’articolo 293 del Codice penale. Propone quindi al Parlamento di respingere la mozione a favore dell’abrogazione dell’articolo 293 CP.

Nel suo parere pubblicato mercoledì, il Consiglio federale osserva che la libertà d'opinione è d'importanza primordiale per la nostra società, ma questo diritto fondamentale non vale in modo assoluto. Nella sua sentenza del 10 dicembre 2007 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la multa decretata contro un giornalista in virtù dell'articolo 293 CP non viola il principio della libertà d'opinione. Secondo il Consiglio federale la sentenza mostra che la pubblicazione di segreti importanti può essere punita in conformità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Nel contempo le considerazioni contenute nella sentenza chiariscono che l'interpretazione dell'articolo 293 da parte del Tribunale federale non è sostenibile. Infatti, i tribunali devono tenere conto del contenuto delle informazioni confidenziali e procedere a una ponderazione degli interessi per stabilire se una condanna è giustificata.

Evitare lacune nella protezione del segreto

Le altre norme penali concernenti la pubblicazione di segreti non contemplano lo stesso campo d'applicazione come l'articolo 293 CP. Di conseguenza il Consiglio federale fa osservare che la sua abrogazione comporterebbe delle lacune nella protezione del segreto. Le informazioni su questioni di politica interna o su procedimenti in corso sarebbero ad esempio protette soltanto dall'articolo 320 CP (violazione del segreto d'ufficio). Non è inoltre chiaro se gli articoli 179 segg. CP nonché le disposizioni civili sulla protezione della personalità siano sufficienti per proteggere le persone dalla divulgazione di informazioni che le concernono.

Il Consiglio federale prende in considerazione una revisione dell'articolo 293 CP per adattare la disposizione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e migliorare così la certezza del diritto. Allo stesso tempo esaminerà se è opportuno rivedere anche l'articolo 267 CP (tradimento nelle relazioni diplomatiche) o integrarlo nell'articolo 293 CP.


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