Revoca della patente anche in caso di infrazione commessa all’estero

Berna, 28.09.2007 - Chi viola le norme della circolazione stradale all’estero, con conseguente divieto di condurre, si vedrà revocata la licenza di condurre anche in Svizzera. Il Consiglio federale ha adottato e sottoposto per approvazione al Parlamento il relativo messaggio. Con questa modifica parziale della legge sulla circolazione stradale si pone termine al perido di “impunità” per mancanza di una relativa base legale in caso di infrazione commessa all’estero.

La Svizzera, per ragioni di sicurezza del traffico, è molto interessata a far sì che i possessori di una licenza di condurre svizzera rispettino anche all’estero le norme della circolazione. Fino a poco tempo fa perciò, per chi commetteva un’infrazione  con conseguente divieto di condurre pronunciato all’estero, la patente veniva revocata anche in Svizzera. Con sentenza del 14 giugno 2007, il Tribunale federale ha però abrogato questa decennale prassi, stabilendo che la revoca della licenza di condurre svizzera a una persona che ha violato le norme della circolazione stradale all’estero deve essere regolata esplicitamente nella legge sulla circolazione stradale.

A seguito di questa sentenza si è quindi creata la necessità impellente di agire. Nella sua odierna seduta, il Consiglio federale ha così trasmesso al Parlamento un messaggio con la necessaria modifica della legge al fine di colmare questa lacuna e di porre termine al più presto all’impunità in caso di violazione delle norme di circolazione commessa all’estero.


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