LPP: chiarite le disposizioni concernenti il cambiamento d’istituto di previdenza

Berna, 28.03.2007 - Il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore al 1° maggio 2007 una modifica della LPP in cui vengono chiarite diverse questioni concernenti il cambiamento d'istituto di previdenza. Qualora il datore di lavoro cambi istituto di previdenza, le nuove disposizioni permettono di evitare che i beneficiari di rendite si ritrovino senza contratto che garantisca loro il versamento delle prestazioni. Inoltre introducono un diritto di disdetta straordinario applicabile in caso di modifica sostanziale del contratto di affiliazione o di assicurazione.

La 1° revisione LPP ha introdotto diverse nuove disposizioni concernenti lo scioglimento dei contratti di affiliazione o di assicurazione nell’ambito della previdenza professionale, entrate in vigore il 1° aprile 2004. Tuttavia, in due settori sono subito apparse lacune giuridiche. Per colmarle, nel dicembre 2006 il Parlamento ha approvato una relativa modifica di legge. Al fine di garantire chiarezza e certezza giuridica, la modifica deve entrare in vigore al più presto. Considerando che il termine per il referendum non è ancora scaduto ‑ anche se, allo stato attuale delle cose, è poco probabile che quest’ultimo venga lanciato ‑, la data dell’entrata in vigore è stata fissata al 1° maggio 2007.

Lo scioglimento, da parte del datore di lavoro, del contratto di affiliazione all’istituto di previdenza (ad es. istituto collettivo di una compagnia assicurativa) può implicare, a seconda del tenore del contratto, che non solo gi assicurati attivi, ma anche i beneficiari di rendite debbano lasciare l’istituto. Per questi casi si deve garantire che un nuovo istituto assuma gli impegni relativi alle rendite. Pertanto, d’ora in poi si potrà sciogliere un contratto di affiliazione soltanto se esisterà una soluzione equivalente per i beneficiari di rendite. Questa regola permetterà di evitare una situazione non regolata da un contratto.

In futuro i contratti di affiliazione o di assicurazione nel settore della previdenza professionale potranno essere sciolti se le condizioni contrattuali verranno modificate notevolmente da una parte (ad es. se un assicuratore aumenterà i contributi o ridurrà le prestazioni in modo considerevole). Questa regola non si applica qualora la modifica contrattuale risulti da una modifica della base legale.


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Erika Schnyder
Capo del Settore Questioni giuridiche e alta vigilanza PP
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