Obbligo d'indicazione delle tariffe odontoiatriche e di annuncio dei prezzi per i numeri telefonici dei servizi a valore aggiunto: il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore

Berna, 21.01.2004 - I dentisti dovranno rendere noti i loro prezzi, lo stesso dovranno fare gli offerenti di servizi telefonici a valore aggiunto, e i commercianti in futuro dovranno includere le tasse di smaltimento anticipate nei prezzi indicati. Il 21 gennaio 2004, il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi e ne ha fissato l'entrata in vigore al 1° giugno 2004.

Le prestazioni di servizi odontoiatrici saranno assoggettate all'obbligo di indicazione dei prezzi. A differenza delle prestazioni di servizi medici, che normalmente sono saldate tramite le casse malati, le prestazioni di servizi odontoiatrici sono fatturate direttamente al consumatore. È perciò evidente il suo interesse a essere informato dei prezzi prima di ricorrere a una cura, anche se il prezzo definitivo non può essere stabilito con precisione in anticipo. Quest'ultimo è la risultante di diversi fattori, che dipendono in particolare dallo stato dei denti della singola persona. Chi vuole conoscere in anticipo e con la maggior precisione possibile il prezzo definitivo ha la possibilità di chiedere un preventivo, generalmente gratuito. Il modo d'indicazione dei prezzi è fissato in un foglio informativo, con soluzioni flessibili. L'elemento fondamentale è costituito dal riferimento al valore del punto, che si fonda su un sistema convenuto in base al diritto privato e che quindi non può essere ripreso tale e quale in un'ordinanza di diritto pubblico. In questo sistema, la fissazione e la comunicazione del valore del punto sono di competenza del singolo dentista.

Per i servizi telefonici a valore aggiunto la cui tassa di base o il cui prezzo al minuto superano i due franchi, al cliente non può essere fatturata nessuna prestazione il cui prezzo non sia stato indicato chiaramente in anticipo. Questa regola si applica a tutti i servizi a valore aggiunto a pagamento, indipendentemente dal tipo di numero (01, 031, 08xy-, 090x- o numeri abbreviati) o dai mezzi tecnici (rete fissa, fax, internet) attraverso i quali vengono offerti. Se le tasse fisse superano i dieci franchi o se il prezzo al minuto supera i cinque franchi, il servizio a valore aggiunto può essere addebitato al cliente soltanto se questo ha confermato il collegamento con un segnale speciale. Anche per i servizi a valore aggiunto offerti attraverso la telefonia mobile devono essere indicati l'eventuale tassa di base e il prezzo per unità d'informazione. Il consumatore deve inoltre essere informato sulla procedura per disattivare il servizio, dato che la sua preventiva approvazione implica di norma la trasmissione di diverse singole informazioni (SMS/MMS ecc.).
Infine, in futuro occorrerà includere nel prezzo indicato le tasse di smaltimento anticipate e facoltative, come quelle prelevate nel settore della protezione ambientale (per bottiglie PET, apparecchi elettrici ed elettronici, ecc.). Questa disposizione sarà applicata a partire dal 1° giugno 2005, mentre le altre disposizioni entreranno in vigore già il 1° giugno di quest'anno. Durante il periodo transitorio, le tasse di smaltimento anticipate dovranno però essere indicate separatamente sia nel punto vendita che nella pubblicità.

Berna, 21 gennaio 2004


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