Guida di motoveicoli fino a 125 cm3 tuttora ammessa soltanto a partire da 18 anni

Berna, 03.07.2002 - Il Consiglio federale armonizza le diverse categorie di licenze di condurre svizzere con quelle dell'Ue e rivede le procedure di ammissione dei veicoli a motore. Secondo la nuova ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, l'età minima per condurre motoveicoli con cilindrata massima di 125 cm3 rimane fissata a 18 anni. Nel contempo, il Consiglio federale ha posto in vigore una prima serie di articoli della legge sulla circolazione stradale (LCStr) sottoposta a revisione: così, la facoltà di disporre limiti di velocità sulle autostrade in futuro spetterà alla Confederazione e i detentori di autocarri avranno la possibilità di iscrivere nella licenza di circolazione un peso totale inferiore e, di conseguenza, di pagare una TTPCP minore.

Dal 1 aprile 2003 entreranno in vigore in Svizzera le nuove categorie delle licenze di condurre. Il Consiglio federale ha approvato una revisione dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC), allineando le categorie delle licenze svizzere con quelle dell'Ue. La revisione porta alle seguenti innovazioni:

- Mantenimento dell'attuale limite di età per condurre motoveicoli:
Diversamente da gran parte dei Paesi dell'Ue, per la guida di motoveicoli fino 125 cm3 (cateogoria A1) il Consiglio federale ha optato per una variante più restrittiva: nell'interesse di una maggiore sicurezza della circolazione, e per limitare il numero di incidenti causati da giovani motociclisti, viene mantenuto l'attuale limite di età di 18 anni. L'abbassamento del limite a 16 anni non sarebbe compatibile con gli obiettivi di una politica dei trasporti orientata alla sicurezza (Visione zero: nessun morto e nessun ferito grave sulle nostre strade).

- I motoveicoli fino a 50 cm3:
possono essere guidati, come in precedenza, a partire da 16 anche se la velocità massima dei motoveicoli supera i 45 km/h consentiti oggi dalla legge (nuovo). I conducenti devono però seguire una formazione pratica di base e passare un severo esame. Per questa categoria di veicoli permane il divieto di circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.

A partire dal 18esimo anno di età si può ottenere la categoria A limitata. Senza limitazione di prestazioni, i titolari della categoria A possono condurre un motoveicolo se dimostrano una pratica di guida senza aver dato adito a lamentele per un periodo di due anni oppure se hanno compiuto i 25 anni.

- Autocarri:
i candidati hanno la possibilità di ottenere la nuova sottocategoria C1. Essa comprende l'autorizzazione a condurre autocarri con un peso totale non superiore ai 7500 kg.

- Autobus e furgoncini:
per condurre veicoli con più di 9 posti a sedere, è necessaria la licenza di condurre della categoria D (nuovo). Un'ammissione facilitata per furgoncini è possibile, indipendentemente dal peso totale, se il veicolo non dispone di più di 17 posti (sottocategoria D1). L'età minima è di 21 anni.

- Taxi:
i candidati devono procurarsi un'autorizzazione speciale da iscrivere nella licenza di condurre. Viene richiesta una pratica di guida senza aver dato adito a lamentele per un periodo di almeno un anno, l'adempimento delle esigenze mediche più elevate così come il superamento di un esame teorico complementare e di un esame pratico di conducente.

- Rimorchi:
chi vuole trainare un rimorchio con un peso totale superiore ai 750 kg deve svolgere un esame (nuovo). Questa nuova regola è valida per tutte le combinazioni ad eccezione del traino di un rimorchio dietro un autocarro della categoria C. Per questo caso, viene richiesto un esame speciale.


Chi ottiene la licenza di condurre prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione mantiene le sue autorizzazioni a condurre. A partire dal 1° aprile 2003, solo i titolari della licenza per autocarri (cat. C) possono ancora condurre autobus vuoti. Le categorie modificate verranno trascritte nella conversione in licenza di condurre in formato carta di credito. Quest'ultima potrà essere introdotta anche sulla base delle modifiche attualmente adottate. Con l'introduzione delle licenze di condurre in formato carta di credito, tutte le informazioni contenute nella patente sono riportate in un registro delle autorizzazioni a condurre gestito a livello nazionale dall'Ufficio federale delle strade (USTRA). In futuro, non sarà quindi più necessaria la conversione della licenza di condurre in caso di cambiamento del Cantone di domicilio.

Miglioramento delle istruzioni per la guida e maggiore sicurezza stradale:
L'ampia revisione dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli implica pure dei miglioramenti nelle istruzioni per la guida e contribuisce così a migliorare la sicurezza della circolazione. Con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'ordinanza, per tutte le categorie di licenza si dovrà superare l'esame teorico prima dell'ottenimento della licenza di allievo conducente. Il corso di teoria della circolazione verrà seguito contemporaneamente alla formazione pratica. I cambiamenti concernono soprattutto la formazione pratica di base per motociclisti che, per la nuova categoria A, sarà di 12 ore. Questo inasprimento tiene in considerazione l'elevato potenziale di pericolo di questa categoria.


Revisione della LCStr: entra in vigore un primo pacchetto di articoli

Il Consiglio federale ha posto in vigore una prima serie di articoli della legge sulla circolazione stradale, la cui revisione è stata approvata il 14 dicembre 2001 dal Parlamento. Concretamente, a partire dal 1 aprile 2003 i detentori di veicoli pesanti possono iscrivere nella licenza di circolazione un peso totale delle merci minore. Questa disposizione favorisce in primo luogo imprese che trasportano merci leggere ma voluminose. Di conseguenza, dette imprese pagheranno una TTPCP minore.

Gli articoli posti in vigore introducono inoltre una nuova suddivisione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di segnalazione dei limiti di velocità sulle autostrade. Il 1 gennaio 2003, la competenza di disporre limiti di velocità sulle autostrade passa di nuovo dai Cantoni all'Ufficio federale delle strade (USTRA). Il giudizio in ultima istanza circa la legalità di questa misura, invece, non spetterà più al Consiglio federale, bensì al Tribunale federale.



DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni
Servizio stampa


Informazioni: Werner Jeger, Vicedirettore dell'Ufficio federale delle strade
tel. 031 323 42 53; e-mail: werner.jeger@astra.admin.ch



Pubblicato da

Ufficio federale delle strade USTRA
http://www.astra.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-8659.html