Modifica dell’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale

Berna, 19.08.2020 - Nell’ambito dell’assistenza internazionale in materia penale, una domanda di un altro Stato è di regola accolta soltanto se tale Stato concede la reciprocità. Ai fini di una cooperazione più efficiente, il Consiglio federale delega ora al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) la sua competenza di fornire la dichiarazione di reciprocità. Ciò è di grande importanza soprattutto per la lotta alla criminalità economica internazionale. Nella seduta del 19 agosto 2020, il Consiglio federale ha adottato una corrispondente modifica dell’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale, ponendola in vigore il 1° novembre 2020.

Se l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e un altro Stato non si fonda su un accordo bilaterale o multilaterale, di regola si dà seguito alla domanda di cooperazione in materia penale soltanto se lo Stato richiedente concede la reciprocità. Finora è stato l'Ufficio federale di giustizia (UFG) a fornire, compatibilmente alle sue competenze, una dichiarazione relativa alla situazione giuridica svizzera, ma da circa due anni alcuni Stati chiedono al nostro Paese di fornire una dichiarazione di reciprocità formale più vincolante. Secondo il diritto vigente, una siffatta dichiarazione può tuttavia essere rilasciata soltanto dal Consiglio federale.

Importante per la lotta contro la criminalità economica internazionale

Affinché in futuro una dichiarazione vincolante di reciprocità possa essere fornita senza che per ogni singolo caso sia necessaria una decisione del Consiglio federale, quest'ultimo delega la pertinente competenza al DFGP. In questo modo si garantisce che l'assistenza giudiziaria continui a essere uno strumento efficace e possa essere concessa senza perdita di tempo, al fine di permettere anche in futuro una cooperazione efficiente con il maggior numero possibile di Stati. Ciò è particolarmente importante nella lotta alla criminalità economica internazionale.


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