Colmare le lacune nella cooperazione con le istituzioni penali internazionali

Berna, 06.11.2019 - In futuro la Svizzera potrà fornire assistenza giudiziaria a tutte le istituzioni penali internazionali create dalle Nazioni Unite o che soddisfano determinati criteri. Nella sua seduta del 6 novembre 2019 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla corrispondente modifica della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

L’AIMP disciplina unicamente l’assistenza giudiziaria tra Stati. Per permettere alla Svizzera di cooperare con i tribunali penali internazionali per l’ex Jugoslavia e il Ruanda nonché con la Corte penale internazionale permanente, nel 1995 e nel 2001 sono state pertanto emanate due leggi separate. In virtù della legge del 1995, il Consiglio federale può estendere in via di ordinanza la cooperazione ad altri tribunali, ma non tutte le istituzioni penali adempiono i criteri previsti. Così, nel 2016, la Svizzera ha dovuto rifiutare una richiesta di assistenza giudiziaria del tribunale speciale istituito dalle Nazioni Unite per fare luce sull’assassinio dell’ex presidente libanese Rafik Hariri perché mancavano le basi legali. È quanto potrebbe accadere nel caso di altre istituzioni penali da allora istituite, come ad esempio il meccanismo per la Siria con sede a Ginevra. Inoltre, tale legge ha durata limitata a fine 2023.

Consentire una cooperazione globale e durevole

Il Consiglio federale intende colmare questa lacuna nell’AIMP per permettere una cooperazione globale e durevole con le istituzioni penali internazionali. La modifica di legge consente la cooperazione con istituzioni penali internazionali se il procedimento concerne violazioni gravi del diritto internazionale pubblico. È possibile cooperare anche con istituzioni penali che perseguono altri reati, se sono state create con una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da essa sostenuta. Inoltre, il Consiglio federale potrà estendere in via di ordinanza la cooperazione ad altre istituzioni penali a determinate condizioni: l’istituzione deve fondarsi su una base legale che determini chiaramente le sue competenze in materia penale e di procedura penale, la sua procedura deve rispettare i principi dello Stato di diritto e la cooperazione deve servire a tutelare gli interessi della Svizzera.

La cooperazione con le istituzioni penali internazionali non si svolge in modo diverso da quella con gli Stati. I principi e la procedura dell’AIMP possono pertanto essere applicati per analogia. Ciò vale in particolare per il principio secondo cui l’AIMP permette la cooperazione senza prevedere alcun obbligo al riguardo.

Il Consiglio federale propone inoltre l’abrogazione anticipata della legge del 1995 (Legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario), poiché il suo campo di applicazione è interamente disciplinato dalla modifica. La legge federale del 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale rimane invece in vigore in quanto prevede una forma di cooperazione obbligatoria.


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