Adeguamento dell'ordinanza sulle tasse aeroportuali

Berna, 14.06.2019 - Nella sua seduta del 14 giugno 2019 il Consiglio federale ha adottato la revisione parziale dell'ordinanza sulle tasse aeroportuali, che entrerà in vigore il 1° agosto 2019. La revisione interessa solo gli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo. Essa prevede ancora una procedura negoziale tra l'esercente dell'aeroporto e la compagnia aerea per fissare l'importo delle tasse. Solo in caso di fallimento dei negoziati le tasse vengono approvate dall'UFAC, previa presentazione allo stesso dell'apposita richiesta da parte dell'esercente dell'aerodromo.

Dall'esperienza fatta con l'ordinanza sulle tasse aeroportuali, entrata in vigore nel 2012, è emersa la necessità di precisare alcune sue disposizioni. Inoltre, a dicembre 2015 il Sorvegliante dei prezzi aveva trasmesso al Consiglio federale le proprie raccomandazioni formali sull'ordinanza, in cui chiedeva, in particolare, di rivedere a favore delle compagnie aeree i valori economici di riferimento contenuti nella stessa. Alla luce di ciò l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è stato incaricato di verificare l'ordinanza sulle tasse aeroportuali e di preparare un avamprogetto di revisione. L'UFAC ha quindi proceduto alla verifica insieme ai principali attori.

La revisione portata a termine dal Consiglio federale comprende sia miglioramenti delle procedure sia precisazioni sul piano dei contenuti. Viene data la priorità all'innalzamento dei requisiti sulla trasparenza per le basi di calcolo delle tasse aeroportuali. Vengono inoltre fissate scadenze concrete per le procedure negoziali tra gli aeroporti e le compagnie aeree. In caso di fallimento dei negoziati l'esercente dell'aerodromo deve presentare all'UFAC una richiesta sulla base di un calcolo dei costi. Secondo il testo dell'ordinanza in vigore fino ad oggi l'esercente dell'aerodromo poteva, in alternativa, basare la propria richiesta su uno studio comparativo internazionale.

Un altro punto riguarda l'adeguata rimunerazione del capitale investito dagli aerodromi. Il Consiglio federale non ha voluto correggerla a sfavore degli aeroporti, tuttavia non ha nemmeno accettato di introdurre una rimunerazione minima, come richiesto in particolare dall'aeroporto di Zurigo visto il basso livello attuale dei tassi di interesse. Secondo l'Esecutivo le norme attuali sono adeguate in quanto rappresentano un compromesso ragionevole tra gli interessi degli esercenti degli aerodromi e quelli delle imprese di trasporto aereo.

Il Consiglio federale ha inoltre chiarito la questione relativa alla quota dei proventi commerciali derivanti dal settore non rilevante per le operazioni di volo (attività commerciali lato volo, parcheggi per le auto) che deve essere considerata nel calcolo delle tasse aeroportuali: i cosiddetti trasferimenti corrispondono ancora al 30 per cento del plusvalore economico, ossia del ricavo al netto della rimunerazione del capitale. Ciò corrisponde all'attuazione pratica della precedente ordinanza.


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