Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete: parere del Consiglio federale

Berna, 23.09.2016 - Nel suo parere pubblicato venerdì, il Consiglio federale prende conoscenza, senza metterla in discussione, della proposta di modifica dell’articolo 293 del Codice penale (CP) della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-CN). Con la modifica di questa disposizione, che punisce la pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete, s’intende affermare con chiarezza che i giudici devono ponderare gli interessi del mantenimento del segreto da una parte e dell’informazione dell’opinione pubblica dall’altro. Questo approccio è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Con la sua proposta, elaborata in adempimento di un'iniziativa parlamentare, la CAG-CN mira ad armonizzare il tenore dell'articolo 293 CP, che protegge in particolare la formazione dell'opinione delle autorità, con la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo. La modifica legislativa proposta dispone dunque che i giudici ponderino l'interesse al mantenimento del segreto da un lato e quello all'informazione del pubblico dall'altro. Nel caso in cui il secondo prevalga sul primo, il progetto della CAG-CN prevede l'impunibilità, ossia l'assoluzione, invece della finora vigente mera esenzione dalla pena.

Nel suo parere relativo alla proposta della CAG-CN, il Consiglio federale stabilisce che la disposizione riveduta debba continuare a proteggere la formazione dell'opinione delle autorità legislative, esecutive e giudiziarie e in tal modo garantire che queste possano lavorare in modo efficiente e indipendente. Pure i privati coinvolti in un procedimento penale, civile o amministrativo in veste di imputato, vittima o testimone continuano a essere tutelati dalla diffusione di informazioni che potrebbero nuocere loro. Pertanto vanno responsabilizzati anche i giornalisti, che devono come finora valutare l'opportunità di pubblicare un'informazione sensibile.

Secondo la proposta della CAG-CN, in assenza di un interesse preponderante al mantenimento del segreto, per coerenza la pubblicazione di un segreto non deve dunque essere punibile. Per i casi in cui dalla valutazione dei giudici l'interesse alla pubblicazione risulta prevalere su quello al mantenimento del segreto il progetto prevede espressamente l'impunibilità al posto della finora vigente esenzione facoltativa dalla pena.

Il Consiglio federale è del parere che le modifiche proposte non siano problematiche. Sono infatti conformi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che a sua volta è conforme alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il Consiglio federale reputa decisivo, piuttosto, che la CAG-CN si è in linea di massima pronunciata a favore del mantenimento dell'articolo 293 CP.


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