Caso Al-Dulimi: la Svizzera ha violato la CEDU

Berna, 21.06.2016 - La Svizzera ha violato il diritto di accesso a un tribunale attuando le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU sull’embargo contro l’Iraq. Lo ha stabilito, con 15 voti a favore e 2 contrari, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nella sentenza pronunciata oggi a Strasburgo. La pronuncia odierna è definitiva e conferma quella emessa il 26 novembre 2013 nella stessa causa da una Camera della Corte di Strasburgo. L’Ufficio federale di giustizia (UFG), che rappresenta il Governo svizzero dinnanzi alla Corte EDU, prende atto con interesse della sentenza della Grande Camera.

Nel 2004, l'allora Dipartimento federale dell'economia (DFE, l'attuale DEFR) aveva bloccato in base alla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU i beni di Khalaf M. Al-Dulimi, cittadino iracheno, e della sua ditta la Montana Management. Nel 2006 il DFE aveva proceduto alla confisca di questi valori in vista di un loro trasferimento in Iraq. Nel 2008 il Tribunale federale aveva respinto in ultima istanza i ricorsi contro le decisioni del DFE sostanzialmente con la motivazione che le sanzioni in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite prevalgono su tutti gli altri obblighi internazionali (eccezion fatta per il diritto internazionale cogente) degli Stati membri dell'ONU. Dinnanzi alla Corte EDU Al-Dulimi e la sua ditta hanno fatto valere il fatto che la Svizzera avrebbe violato il loro diritto di accedere a un tribunale competente in materia civile (art. 6 CEDU) visto che è stata negata loro la possibilità di sottoporre al giudizio imparziale di un tribunale la legittimità delle sanzioni.

Una Camera della Corte di Strasburgo ha stabilito, con sentenza del 26 novembre 2013, che i ricorrenti avevano diritto di sottoporre all'esame dei tribunali nazionali le misure adottate in base alle sanzioni dell'ONU, pertanto la Svizzera avrebbe violato il diritto di accesso a un tribunale competente in materia civile. Il 24 febbraio 2014, la Svizzera ha chiesto il riesame della causa alla Grande Camera facendo riferimento, nella sua richiesta, al conflitto tra due obblighi internazionali tra loro inconciliabili: da un lato l'obbligo degli Stati membri dell'ONU di attuare in toto le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dall'altro il diritto ad un processo equo che, in base alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), impone di verificare la compatibilità delle sanzioni con la CEDU.

Primato della CEDU

Ad una prima valutazione, la dettagliata sentenza di principio della Grande Camera conferma la rilevanza che la Corte EDU conferisce al diritto di accedere a un tribunale competente in materia civile. Secondo i giudici di Strasburgo, finché una risoluzione dell'ONU non esclude esplicitamente un esame giudiziario delle sanzioni, va interpretata in modo tale da ammettere un'adeguata valutazione da parte dei tribunali nazionali. Tale verifica può limitarsi a un controllo di un'eventuale arbitrarietà, in questo modo si garantirebbe l'equilibrio tra il rispetto dei diritti umani e la tutela della libertà e della sicurezza.

Al-Dulimi ha ora a disposizione 90 giorni per chiedere il riesame della decisione del Tribunale federale del 2008. Fino al termine della procedura di riesame i valori patrimoniali di Al-Dulimi restano confiscati. La Corte EDU ha inoltre deciso all'unanimità di non riconoscere ai ricorrenti alcuna indennità sostenendo che non vi è alcun legame tra la violazione dell'articolo 6 CEDU e i danni materiali al momento puramente ipotetici.

La Svizzera continuerà a impegnarsi insieme ad altri Stati per perfezionare sia il sistema sanzionatorio dell'ONU sia la tutela giurisdizionale delle persone interessate. I diritti dei soggetti coinvolti sono stati progressivamente ampliati, tuttavia la tutela giurisdizionale non è ancora del tutto conforme alla CEDU.


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