Il Consiglio federale pubblica il rapporto sugli internamenti

Berna, 01.07.2015 - Alla fine di dicembre 2013 la Svizzera contava 144 internati collocati in istituzioni perlopiù chiuse. Come emerge dal rapporto del Consiglio federale sulla prassi in materia di internamento in Svizzera, pubblicato mercoledì, gli incidenti in relazione ai regimi aperti sono rari.

Il rapporto è stato redatto sulla base del postulato "Rapporto sulla prassi in materia di internamento in Svizzera" (13.3978) ed è volto in prima linea a illustrare lo sviluppo della prassi in materia di internamento dal 2007 e il numero di internati in base agli anni e ai Cantoni. Il rapporto si limita a illustrare i dati rilevati. Alla fine del 2013 la maggior parte degli internati (112) era collocata in istituzioni chiuse o in istituzioni per l'esecuzione delle misure. Oltre il 97 per cento degli internati era di sesso maschile; la quota degli stranieri rappresentava circa un quarto. Tra il 2007 e il 2013, la forma di regime aperto concessa più frequentemente in vista del reinserimento sociale dell'interessato è stata l'uscita accompagnata (459), che di norma è durata solo poche ore. Le uscite non accompagnate (11), i congedi (7) o il lavoro o l'alloggio esterni (4 o 5) sono stati concessi soltanto in singoli casi. In quattro casi i regimi aperti hanno provocato incidenti quali l'evasione o le vie di fatto nei confronti delle persone incaricate dell'esecuzione, di terapeuti o di altre persone.

Passaggio dal vecchio al nuovo diritto

Alla fine di dicembre 2006, 229 autori di reato erano internati secondo il vecchio diritto. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto delle sanzioni il 1 gennaio 2007, le due forme di internamento applicate fino ad allora - l'internamento dei delinquenti abituali (art. 42 vCP) e di autori affetti da turbe psichiche (art. 43 n. 1 vCP) - sono state sostituite da un'unica forma di internamento (art. 64 CP). Secondo il vecchio diritto gli autori pericolosi affetti da turbe psichiche potevano essere internati, indipendentemente dal fatto che fossero refrattari alla terapia o meno. Secondo il nuovo diritto, invece, un autore pericoloso affetto da una turba psichica può essere internato soltanto se una terapia non ha prospettive di successo. Per questo motivo, tutti gli internamenti disposti dal 2007 sono stati esaminati per decidere se mantenerli conformemente al nuovo diritto o trasformarli in una misura terapeutica. L'esame degli internamenti ha portato alla liberazione di 19 persone, di cui cinque sono state condannate per recidiva. Finora non è stata liberata nessuna delle 25 persone internate secondo il nuovo diritto.

Non indirizzate specialmente agli autori di reato pericolosi

Le misure terapeutiche non sono indirizzate specialmente agli autori pericolosi, ma possono essere eseguite in istituzioni chiuse, se motivi di sicurezza lo esigono. Il 1°settembre 2014 le persone colpite da una misura terapeutica erano 904. 65 di esse si trovavano in libertà, 224 in una clinica psichiatrica e 615 in altri stabilimenti per l'esecuzione di pene e misure, di cui 216 in un'istituzione chiusa. Tra il 2007 e il 2013, 118 persone sono state liberate dall'esecuzione della misura. 27 di esse hanno recidivato e subito nuove condanne.

Misura intesa come ultima ratio  

L'internamento è inteso come ultima ratio da applicare quando le altre sanzioni falliscono o non hanno prospettive di successo. L'internamento s'inserisce, assieme alle pene detentive e alle misure terapeutiche stazionarie, in un sistema di sanzioni interdipendenti. Le sanzioni come ad esempio la pena detentiva a vita o il trattamento di una turba psichica in uno stabilimento chiuso - possono avere sull'interessato lo stesso impatto di un internamento e soddisfano le medesime esigenze di sicurezza della società.


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