Aggiornamento del foglio informativo sulle indicazioni dei prezzi delle offerte di viaggio

Berna, 15.06.2015 - La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in collaborazione con la Federazione svizzera di viaggi (FSV), ha elaborato il foglio informativo «Indicazione dei prezzi e pubblicità per le offerte di viaggio». Esso sarà valido a partire dal 1° gennaio 2016 e riguarderà perciò le offerte a partire dalla stagione primaverile ed estiva 2016, ma non quelle del catalogo invernale 2015/2016.

Il nuovo foglio informativo valido dal 1° gennaio 2016 andrà a sostituire quello del 1° giugno 2006. Le novità tengono conto degli sviluppi dei mezzi elettronici e dei cambiamenti di mercato e sostanzialmente includono delle agevolazioni per gli operatori di viaggio, senza però ridurre la protezione dei consumatori. L’aggiornamento riguarderà in particolare:

1. Cataloghi di viaggio: il periodo minimo di validità dei prezzi è ora da indicare in modo ben leggibile sui cataloghi (p. es. «periodo di validità del prezzo: 1 mese») e può inoltre non coincidere con il periodo di validità del catalogo, che di solito rimane in vigore diversi mesi. È perciò ora indispensabile indicare dove, al termine di tale periodo, il prezzo potrà essere accertato (ad esempio in Internet o presso un’agenzia viaggi).

2. Cataloghi di viaggio esteri con offerte in valuta estera: è stato ridefinito il concetto di «catalogo di viaggio di operatori esteri» in cui è tollerata l’indicazione dei prezzi in valuta estera. Di questa tipologia fanno parte i cataloghi di viaggio di operatori stranieri che in Svizzera non hanno né una succursale giuridica né un proprio sistema di distribuzione (ad esempio con proprie filiali, agenzie viaggi/punti vendita con contratto d’agenzia, call center propri o incaricati). Se l’offerta descritta nel catalogo estero può essere prenotata e anche pagata in Svizzera, il catalogo deve contenere, come già previsto in precedenza, una tabella di conversione dei prezzi. Tale tabella, la quale dovrà essere ora facilmente leggibile e consultabile, assicura che ogni prezzo in valuta estera figurante sul listino prezzi possa essere convertito in CHF. Vanno inoltre indicati il tasso di cambio utilizzato e il periodo di validità della tabella di conversione dei prezzi.

3. Internet: operatori online con sede all’estero: gli operatori online con sede all’estero senza succursale giuridica o economica in Svizzera che si rivolgono alla clientela svizzera (p. es. dominio internet «.ch» o domini «.de/.at/.fr/.it/.com» ma rivolti in particolare alla clientela svizzera) devono indicare, secondo le seguenti disposizioni cumulative:

  • il prezzo nella valuta che viene fatturata (p. es. €);
  • il prezzo di riferimento in franchi svizzeri (CHF);
  • il tasso di cambio e i possibili supplementi in caso di pagamento con carta di credito.

Il foglio informativo aggiornato «Indicazione dei prezzi e pubblicità per le offerte di viaggio» del 1° gennaio 2016 e quello del 1° giugno 2006 sono disponibili sul sito internet della SECO: http://www.seco.admin.ch/themen/00645/00654/04362/index.html?lang=it


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