L’aumento del limite di esenzione per l’imposizione delle vincite alle lotterie entra in vigore nel 2013

Berna, 31.10.2012 - Dal 1° gennaio 2013 le vincite alle lotterie fino a 1000 franchi sono esenti dall’imposta preventiva. Il nuovo limite di esenzione è applicabile all’imposta federale diretta a partire dal 1° gennaio 2014. In data odierna il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vigore delle pertinenti modifiche della legge sull’imposta preventiva (LIP) e della legge sull’imposta federale diretta (LIFD) con effetto a tali date.

Il Consiglio federale ritiene urgente semplificare l'imposizione delle vincite alle lotterie. Dopo che il 4 ottobre 2012 il termine di referendum è trascorso infruttuoso esso ha deciso che le modifiche dell'imposta preventiva devono entrare in vigore quanto prima. Affinché i Cantoni competenti per la tassazione dell'imposta federale diretta dispongano del tempo necessario per adeguare le istruzioni, l'informatica e i moduli, le modifiche dell'imposta federale diretta entreranno in vigore un anno dopo quelle relative all'imposta preventiva. Con effetto al 1° gennaio 2014 entreranno altresì in vigore le modifiche della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni che devono essere attuate a livello cantonale entro il 1° gennaio 2016.

Nell'ambito dell'imposta federale diretta le vincite alle lotterie erano finora interamente assoggettate, mentre per l'imposta preventiva a partire da 50 franchi. L'aumento del limite di esenzione comporta una riduzione dell'onere amministrativo poiché in tal modo gli organizzatori di lotterie e scommesse devono rilasciare ai vincitori un minor numero di attestazioni dell'imposta preventiva. Gli attuali elevati costi dell'onere amministrativo riducono le distribuzioni ai Cantoni a favore dei settori cultura, sociale, natura e sport. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, oltre all'aumento del limite di esenzione fiscale ora è possibile dedurre da ogni vincita il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi per le poste giocate. A seguito dell'autonomia tariffaria nell'ambito delle imposte cantonali, i Cantoni stessi possono stabilire il limite di esenzione, la percentuale deducibile a titolo di costi delle poste giocate nonché l'eventuale importo massimo deducibile.


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