Il Consiglio federale ottimizza l’attuazione della riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

Berna, 16.11.2011 - La legge riveduta sugli ostacoli tecnici al commercio è in vigore dal 1°luglio 2010 e con essa lo è pure il principio “Cassis-de-Dijon”. Per ottimizzarne l’attuazione, il 16 novembre 2011 il Consiglio federale ha deciso degli adeguamenti tecnici dell’ordinanza di applicazione sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE).

A tale scopo, nell'articolo 2 OIPPE il Consiglio federale ha precisato singole deroghe al principio "Cassis-de-Dijon". La disposizione transitoria dell'ordinanza relativa alle indicazioni sulla salute per le derrate alimentari è stata prorogata sino alla fine del 2012. È inoltre specificato che per determinati prodotti che possono essere importati indipendentemente dal principio "Cassis-de-Dijon" non sarà accordata alcuna autorizzazione (art. 10a OIPPE). Nel quadro della strategia per la qualità in materia di agricoltura e di economia alimentare, la precisazione riguarda prodotti fabbricati in Svizzera con la designazione "montagna" e "alpe" o "bio" nonché i vini (trattamenti enologici e designazione dei vini da tavola).

La versione riveduta della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è entrata in vigore il 1° luglio 2010, congiuntamente alla relativa ordinanza di applicazione (OIPPE). La revisione della legge ha tra l'altro introdotto l'applicazione autonoma del cosiddetto principio "Cassis-de-Dijon" a determinate importazioni provenienti dall'UE e dallo SEE. In virtù di questo principio, i prodotti che sono legalmente immessi in commercio nell'UE o nel SEE possono di norma circolare liberamente anche in Svizzera senza l'obbligo di ulteriori controlli.


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