Rinuncia all’impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale penale federale nel caso Holenweger - Dichiarazione del Ministero pubblico della Confederazione

Berna, 27.10.2011 - Il Ministero pubblico della Confederazione rinuncia a ricorrere contro la sentenza emessa il 21 aprile 2011 dal Tribunale penale federale nel caso Holenweger. Dopo attento e approfondito esame della motivazione scritta, intende ora mettere un punto finale alla vicenda rinunciando a interporre ricorso al Tribunale federale. L’impugnazione della sentenza comporterebbe una volta ancora un prolungato trascinamento della procedura. Nel frattempo, considerata la durata della procedura, l’interesse della società alla punizione nei riguardi di Oskar Holenweger è nettamente scemato.

Nel caso di specie il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ritenuto suo obbligo sottoporre i fatti al giudizio di un tribunale promuovendo accusa in virtù della massima secondo cui nel dubbio il ministero pubblico deve promuovere l'accusa («in dubio pro duriore»). Si assume ora la responsabilità di porre termine alla procedura. La lunga durata della procedura, e quindi lo scemare dell'interesse della società alla punizione legato al trascorrere del tempo, inducono il MPC a rinunciare a un'impugnazione dinanzi al Tribunale federale. Qualora dovesse accogliere il ricorso come auspicato dal MPC, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità inferiore e il rinvio comporterebbe un nuovo dibattimento. La sentenza emessa in esito a questo dibattimento potrebbe a sua volta essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. Con l'entrata in vigore nel 2011 del nuovo Codice di procedura penale (CPP), le questioni giuridiche litigiose hanno sostanzialmente perso la loro importanza e pertanto un'eventuale impugnazione potrebbe contribuire soltanto marginalmente all'elaborazione del diritto giudiziale.

Le constatazioni di cui fa stato la sentenza del Tribunale penale federale risultano infondate in diversi punti e il MPC si distanzia da alcune insinuazioni e conclusioni formulate dai giudici. Si tratta in particolare dell'opinione secondo cui:

  • Ramos sarebbe stato impiegato illegalmente quale confidente della Polizia giudiziaria federale (PGF) e di conseguenza sarebbe mancato il sospetto iniziale per procedere penalmente nei confronti di Oskar Holenweger;
  • il MPC avrebbe ottenuto con l'inganno, e/o con indicazioni (parzialmente) inveritiere o gonfiate, l'autorizzazione, concessa dal Tribunale federale, di sorvegliare la linea telefonica di Oskar Holenweger;
  • la PGF avrebbe alterato a posteriori il contenuto di rapporti di vagliatura relativi alle informazioni fornite dall'agente infiltrato «Diemer»;
  • sarebbero stato illecitamente trasmessi atti d'inchiesta alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), e infine
  • i documenti riguardanti atti rilevanti in materia di riciclaggio di denaro commessi da Holenweger per la Alstom sarebbero inutilizzabili, poiché sarebbero stati scoperti soltanto a causa dei riscontri raccolti dall'agente infiltrato.

Circa i considerandi del Tribunale penale federale, il MPC prende posizione come segue:

  • nella propria sentenza, il Tribunale penale federale ritiene comprovato che nell'ambito delle relazioni d'affari tra l'imputato e l'agente infiltrato Diemer sia stato commesso un tentativo di riciclaggio di presunti proventi del traffico di droga per un valore di circa un milione di euro. Il Tribunale penale federale fonda la propria sentenza assolutoria essenzialmente sul motivo che la propensione a delinquere dell'imputato sia stata suscitata o alimentata da «Ramos». Tale valutazione non risulta oggettivamente dagli atti, né è mai stata invocata dall'imputato nel corso del procedimento, a differenza della costellazione dei fatti ritenuta nella motivazione delle due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo cui si fa riferimento nella sentenza del Tribunale penale federale;
  • in due sentenze antecedenti la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale aveva già denegato con esauriente e convincente motivazione alle parti, ossia tanto agli imputati quanto al MPC, il diritto di consultare gli «atti Ramos». Secondo il tribunale, il diritto di consultare questi atti non servirebbe ad acclarare la questione della liceità dell'impiego di RAMOS quale confidente, poiché su questo punto ci si è già espressi in particolare nel rapporto intermedio di vigilanza «RAMOS» del 18 settembre 2006 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (Keller/Bertossa) e nel rapporto del 5 settembre 2007 della CdG-N. Pertanto, non vi erano appigli per concludere a un impiego illecito del confidente «Ramos» e dell'agente infiltrato «Diemer». A tale riguardo il rapporto intermedio di vigilanza, allestito sulla base del pieno accesso agli «atti Ramos», stabilisce inequivocabilmente quanto segue: «La missione affidata a RAMOS non era contraria al diritto svizzero» e segnatamente «niente permette di dedurre che RAMOS avesse con il suo comportamento o i suoi atti indotto chicchessia a infrangere la legge penale». In sintesi, il MPC conclude che «Ramos» è stato chiaramente impiegato, a norma dell'allora vigente legislazione, in modo corretto;
  • nella misura in cui la motivazione della sentenza si riferisce anche alle intercettazioni telefoniche ordinate nell'ambito del procedimento, occorre puntualizzare che il rimprovero secondo cui tale misura coercitiva sarebbe stata ottenuta con l'inganno è infondato e in parte chiaramente in contraddizione con gli atti. La misura investigativa è stata autorizzata dal presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale. Non può essere questione di fatti parzialmente inveritieri e gonfiati, dal momento che la richiesta era corredata dell'opportuna documentazione, grazie alla quale l'autorità allora competente per la concessione dell'autorizzazione aveva avuto modo di farsi un'idea dei sospetti sussistenti. Il MPC respinge fermamente i rimproveri formulati dal Tribunale penale federale a tale riguardo. Per giunta, neppure l'imputato ha impugnato la misura una volta saputo dell'intercettazione delle telefonate. Secondo la pertinente giurisprudenza del Tribunale federale, tale questione non può essere riesaminata dal tribunale di merito. E lo stesso dicasi per quanto riguarda il ricorso a dispositivi tecnici di sorveglianza in occasione dell'impiego dell'agente infiltrato«Diemer». Le questioni della liceità e della proporzionalità anche dell'impiego di tali dispositivi, come quella delle precedenti attività di «Ramos», avrebbero potuto essere riesaminate nell'ambito di opportuni ricorsi;
  • la ponderazione effettuata in seguito dal Tribunale penale federale tra l'interesse pubblico al perseguimento penale e alla punizione e l'interesse privato dell'imputato all'inutilizzabilità delle prove acquisite è affrettata, tralascia di considerare punti essenziali e rinfaccia all'autorità incaricata del perseguimento penale ulteriori violazioni del diritto nel corso del procedimento: contrariamente a quanto esposto nella sentenza, non è stato alterato il contenuto di alcuno dei rapporti concernenti le informazioni fornite dall'agente infiltrato. Questa affermazione non emerge né dagli atti né, come si insinua nella motivazione, dal rapporto finale del giudice istruttore. Quanto alla trasmissione degli atti d'inchiesta a una commissione parlamentare (CdG-N), anch'essa criticata dai giudici, sono disponibili le perizie ordinate dalla Commissione della gestione, che ne confermano la liceità. A questo stesso risultato giunge anche la Commissione della gestione, riguardo al proprio diritto di essere informata, nelle sue constatazioni del 24 giugno 2008 in materia di sorveglianza. Le procedure investigative avviate in tale contesto per sospetta violazione del segreto d'ufficio furono del resto logicamente sospese;
  • contrariamente a quanto esposto nei considerandi della sentenza, i sospetti riguardanti eventuali reati in rapporto con la Alstom sono palesemente emersi soltanto dagli atti consegnati volontariamente alle autorità in sede di interrogatorio da un'ex collaboratrice dell'imputato, rispettivamente dalle affermazioni di quest'ultima. Le informazioni fornite a tale riguardo dall'agente infiltrato «Diemer» hanno potuto essere sfruttate per la ricostruzione dei fatti soltanto retrospettivamente, basandosi sulle affermazioni di detta collaboratrice e sugli atti da essa consegnati. Ma i provvedimenti conservativi, vale a dire le perquisizioni domiciliari e gli interrogatori di collaboratori dell'imputato, avrebbero fondato anche senza il precedente impiego dell'agente infiltrato «Diemer» i sospetti che hanno dato adito all'estensione del procedimento a eventuali reati in rapporto con la Alstom.

Il Ministero pubblico della Confederazione non si esprime su altri punti controversi poiché, per i motivi evocati in ingresso, rinuncia a interporre ricorso.


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