Indagine conoscitiva relativa all’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili

Berna, 08.08.2011 - A partire dal 2015, le emissioni medie delle automobili in Svizzera non dovranno superare i 130 grammi di CO2 per chilometro. È quanto hanno stabilito nel marzo 2011 le Camere federali, fissando tale valore limite nella legge sul CO2 riveduta. In data odierna, il DATEC avvia un’indagine conoscitiva relativa all’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili nella quale sono contenute le disposizioni esecutive della nuova legge. L’indagine terminerà il 30 settembre 2011, l’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per il 1° maggio 2012.

Come controprogetto all'iniziativa popolare "Per veicoli a misura d'uomo" (Iniziativa contro i fuoristrada), in data 18 marzo 2011 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati avevano approvato la revisione parziale della legge sul CO2. Il termine di referendum scadrà il 13 ottobre 2011.

Analogamente alle prescrizioni dell'UE, la legge sul CO2 riveduta stabilisce che, dal 2015, le emissioni di tutte le automobili di nuova immatricolazione non dovranno superare, in media, il valore limite di 130 grammi di CO2 per chilometro. L'attuazione di questa norma legale spetterà agli importatori e ai costruttori svizzeri di automobili.

Sulla base di una formula definita all'articolo 12 e nell'allegato 2 dell'ordinanza, per ogni importatore viene calcolato un obiettivo individuale (valore auspicato). È determinante a questo riguardo il peso a vuoto; ciò significa che un peso a vuoto superiore alla media fa aumentare il valore auspicato. Agli importatori i cui veicoli di nuova immatricolazione presentano in media emissioni di CO2 superiori a tale valore, viene inflitta una multa il cui ammontare è pari a ca. 140 franchi per veicolo e grammo di CO2. Fino alla fine del 2018, ai primi tre grammi che oltrepassano il valore auspicato si applicano aliquote ridotte (1° grammo 7,50 fr., 2° grammo 22,50 fr., 3° grammo 37,50 fr.).

L'ordinanza prevede che gli importatori possano riunirsi in raggruppamenti per raggiungere l'obiettivo collettivamente. Ciò significa che i veicoli a basse emissioni possono compensare i veicoli ad emissioni elevate: a riguardo è determinante che, alla fine dell'anno, le emissioni medie di CO2 di tutti i veicoli di nuova immatricolazione di un grande importatore o di un raggruppamento si situino al di sotto del valore auspicato.

Sono ammesse deroghe per i veicoli di piccoli costruttori o di costruttori di nicchia, per i quali l'UE prevede obiettivi speciali. I valori auspicati per le relative marche valgono anche in Svizzera, a condizione che tali marche non facciano parte di un raggruppamento.

Il conteggio dei raggruppamenti e dei grandi importatori che ogni anno importano 50 o più veicoli spetta all'Ufficio federale dell'energia (UFE), il quale tiene un elenco di tutti i veicoli importati e immatricolati per la prima volta. Alla fine dell'anno l'UFE determina le emissioni medie di CO2 di questi veicoli, infliggendo eventualmente una multa. I piccoli importatori che importano meno di 50 veicoli di nuova immatricolazione, devono procedere a un computo separato per ogni veicolo prima dell'immatricolazione.

Per poter tener conto dei termini di ordinazione usuali nel settore automobilistico, il primo anno di riferimento inizierà a decorrere il 1° luglio 2012. Affinché, a partire da tale data, sia garantita l'esecuzione e agli importatori sia accordato un lasso di tempo sufficiente per l'inoltro dei propri dati, la legge sul CO2 riveduta, e la nuova ordinanza esecutiva entreranno in vigore il 1° maggio 2012.


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Marianne Zünd, portavoce UFE, tel. 031 322 56 75 / 079 763 86 11



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