«Cassis de Dijon» nel settore delle derrate alimentari – bilancio semestrale

Berna, 13.01.2011 - Il cosiddetto principio del «Cassis de Dijon» è entrato in vigore il 1° luglio 2010; da allora l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) - competente per il settore delle derrate alimentari - ha rilasciato 21 autorizzazioni sotto forma di decisioni generali. Queste ultime riguardano fra l'altro prodotti lattieri, prodotti carnei o bevande. Delle complessive 69 domande inoltrate ne sono state respinte sinora 14.

Dopo un semestre dall'introduzione del principio del «Cassis de Dijon» è possibile stilare il seguente bilancio per il settore delle derrate alimentari:

  • 21 domande sono state accolte ed è stata emanata la relativa decisione di portata generale. Le domande concernono tra l'altro la panna dalla Germania, lo sciroppo di frutta dalla Francia, il prosciutto dall'Austria e il formaggio fuso dalla Germania.
  • 14 domande hanno dovuto essere respinte perché non rientravano nel campo d'applicazione del principio del «Cassis de Dijon». Per gli integratori alimentari, per esempio, è come sempre applicabile l'ordinanza svizzera sugli alimenti speciali, mentre i medicinali sono assoggettati alla legge federale sugli agenti terapeutici.
  • Contro 6 decisioni dell'UFSP è stato interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Le prime decisioni sono attese nelle prossime settimane.
  • Numerose domande non hanno soddisfatto i requisiti di completezza, ossia non presentavano tutta la documentazione necessaria che ha dovuto quindi essere richiesta successivamente, provocando ritardi nella procedura di autorizzazione.

Sicurezza delle derrate alimentari
I criteri principali per l'autorizzazione sono la sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dall'inganno. Se la salute dei consumatori non è messa in pericolo e i requisiti posti all'informazione sui prodotti sono adempiuti, l'UFSP rilascia l'autorizzazione sotto forma di una decisione di portata generale.

Vi sono principalmente due categorie di prodotti che possono trarre beneficio dal principio del «Cassis de Dijon»: da un lato, le derrate alimentari provenienti dall'area UE o SEE, che nella loro caratterizzazione si scostano dalla normativa svizzera (p. es. «0 % di grassi» invece di «senza grassi»). Circa il 52 per cento delle autorizzazioni (11 di prodotti 21) riguardano simili differenze di caratterizzazione. Dall'altro, in virtù del principio del «Cassis de Dijon» possono essere venduti in Svizzera prodotti che, per qualità, divergono dalle disposizioni svizzere tradizionali (p. es. quanto a tenore di grassi o tenore di succo di frutta). In questa categoria rientrano circa il 30 per cento (6 su 21) dei prodotti sinora autorizzati. La composizione dei prodotti continua a figurare aull'etichetta.

Un'autorizzazione, molti prodotti
Una decisione generale non è applicabile unicamente all'oggetto concreto della domanda, bensì a tutti i prodotti dello stesso genere. Per prodotti dello stesso genere s'intendono prodotti della stessa categoria che soddisfano le prescrizioni tecniche del medesimo Paese e in questo Paese sono anche legalmente commercializzati. Sulla base della decisione generale per lo sciroppo di frutta della Francia potranno pertanto essere immessi in commercio in Svizzera tutti gli altri sciroppi di frutta conformi alle prescrizioni francesi, indipendentemente da chi li fabbrica o li vende.

Gli elenchi delle domande presentate e respinte nonché delle decisioni di portata generale emanate sono consultabili all'indirizzo: www.cassis.admin.ch.

Contesto
Secondo il principio del «Cassis de Dijon», da luglio 2010 possono essere venduti senza ulteriori controlli anche in Svizzera tutti i prodotti fabbricati e immessi in commercio legalmente nell'UE o nello SEE. Per le derrate alimentari, settore particolarmente sensibile, il Parlamento ha invece deciso un disciplinamento speciale: i prodotti non completamente conformi alle prescrizioni svizzere necessiteranno come sempre di un'autorizzazione dell'UFSP. Se non vi sono dubbi riguardo alla sicurezza e alla protezione della salute, l'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni sotto forma di una decisione di portata generale, che in seguito è applicabile alle derrate alimentari del medesimo tipo.

Le basi giuridiche per l'applicazione del principio del «Cassis de Dijon» in Svizzera sono la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e l'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE).


Indirizzo cui rivolgere domande

UFSP, Judith Deflorin, servizio centrale Cassis de Dijon, telefono 031 322 95 05 o media@bag.admin.ch


Pubblicato da

Ufficio federale della sanità pubblica
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