La Svizzera e la Turchia parafano una nuova Convenzione di doppia imposizione

Berna, 04.11.2009 - La Svizzera e la Turchia hanno concluso le trattative sull'estensione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale secondo lo standard OCSE e su altri punti. In data odierna esse hanno parafato a Berna una nuova Convenzione di doppia imposizione (CDI). La CDI soddisfa i parametri decisi dal Consiglio federale.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sull'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali secondo l'articolo 26 del modello di convenzione OCSE, la Svizzera ha già negoziato e parafato quindici CDI con la clausola di assistenza amministrativa ampliata. Sono già state firmate quelle con Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Messico, Finlandia, isole Far Oer, USA e Qatar. La vigente Convenzione con la Spagna contiene una clausola automatica della nazione più favorita, nel caso in cui la Svizzera convenisse con un altro Stato membro dell'UE una disposizione sullo scambio di informazioni più estesa. Questa clausola è stata attivata nel mese di agosto 2009 con la sottoscrizione della CDI con la Danimarca. Dal 25 settembre 2009 la Svizzera figura sulla lista bianca stilata dall'OCSE. Di conseguenza vengono evitate discriminazioni fiscali e ostilità ad opera della comunità internazionale.

Prossimamente il Consiglio federale presenterà alle Camere federali una serie di singoli messaggi in cui inviterà il Parlamento ad approvare la prima CDI firmata. Nelle prossime settimane è prevista anche la firma delle Convenzioni negoziate e parafate con i Paesi Bassi, la Polonia e il Giappone.  

La rigenoziazione di CDI va in parte oltre l'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali. La Svizzera non ha infatti negoziato solo l'adeguamento dell'assistenza amministrativa in materia fiscale ma ha anche ritratto numerosi vantaggi per l'economia svizzera come le riduzioni dell'imposta alla fonte e i tassi zero per dividendi, interessi e pagamenti di canoni, le clausole arbitrali per evitare le doppie imposizioni. È stato inoltre possibile porre fine a discriminazioni dovute all'attuale politica in materia di assistenza amministrativa. Questa politica verrà proseguita. Con altri Paesi sono già state convenute negoziazioni.

 

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. La CDI viene in seguito presentata al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati per approvazione. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La ratificazione è il presupposto per l'entrata in vigore, che dipende dalla relativa convenzione stipulata.

Secondo la prassi in vigore le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. La decisione di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta al Parlamento.


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Beat Furrer, capo della Comunicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 324 91 29.


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