Attuazione della riforma II dell'imposizione delle imprese: gli utili provenienti da liquidazioni sottostanno a un trattamento fiscale privilegiato

Berna, 24.06.2009 - Con l'approvazione della riforma II dell'imposizione delle imprese nel febbraio del 2008 il Popolo si è espresso anche a favore dell'imposizione privilegiata degli utili di liquidazione in caso di cessazione dell'attività lucrativa indipendente. In data odierna il Consiglio federale ha posto in consultazione la relativa ordinanza per l'attuazione dell'articolo 37b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD).

Secondo il diritto vigente gli utili di liquidazione delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono tassati congiuntamente al reddito, cosa che provoca un progressivo aumento dell'imposta sul reddito. La riforma II dell'imposizione delle imprese prevede una modifica dell'imposizione degli utili di liquidazione tramite l'articolo 37b LIFD. La nuova imposizione considererà gli utili di liquidazione quali utili ordinari annui economicamente prorogati, che non possono avere un effetto sulla progressione delle imposte.

Imposizione separata

L'utile di liquidazione sarà tassato in modo privilegiato separatamente dagli altri redditi, se l'attività lucrativa indipendente cessa definitivamente dopo il compimento del 55° anno di età o in seguito a invalidità. Sarà applicata un'aliquota corrispondente a un quinto dell'utile di liquidazione (riserve occulte realizzate), tuttavia almeno al due per cento.

Riscatto fittizio

Vi sarà anche la possibilità di tassare l'utile di liquidazione per un importo pari a un riscatto fittizio, come una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza, ossia a un quinto della tariffa. Possono fare valere il riscatto fittizio soltanto le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, a prescindere dall'affiliazione a un'istituzione di previdenza. Per il calcolo del riscatto fittizio si tiene conto degli averi di previdenza esistenti e dei prelievi già effettuati.

L'ordinanza concretizza il nuovo tipo di imposizione

L'imposizione separata degli utili di liquidazione è un nuovo tipo di imposizione la cui attuazione è concretizzata per il tramite di un'ordinanza. Il riscatto fittizio costituisce invece un nuovo istituto fiscale per il quale l'ordinanza deve stabilire ad un tempo tutti i parametri, il calcolo e gli aventi diritto.

Per i progetti di ordinanza è in corso una procedura di consultazione presso i Cantoni, in quanto sono responsabili per la tassazione dell'imposta federale diretta. La consultazione termina il 5 ottobre 2009.


Indirizzo cui rivolgere domande

Rebekka Holenstein, Divisione diritto DPB, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 74 45



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