Entra in vigore l’ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti

Berna, 09.04.2009 - Il Consigliere federale Moritz Leuenberger ha decretato l’entrata in vigore dell’ordinanza dipartimentale sull’ecobilancio dei biocarburanti al 15 aprile 2009. Tale ordinanza precisa i requisiti necessari alla prova del bilancio ecologico globale positivo per la concessione di agevolazioni fiscali in materia di biocarburanti. Regola inoltre la procedura di verifica dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

L'approvazione nel 2007 della legge sull'imposizione degli oli minerali ha consentito al Parlamento di creare le basi per l'esenzione dei carburanti biogeni (o biocarburanti) ottenuti da materie prime rinnovabili dall'imposta sugli oli minerali. In genere le emissioni di gas serra provocate dai biocarburanti sono molto inferiori rispetto a quelle dei carburanti fossili derivati dal petrolio. Il Parlamento ha comunque vincolato gli incentivi per i biocarburanti anche alla condizione che tali carburanti non provochino un inquinamento maggiore durante la loro durata di vita rispetto ai carburanti tradizionali di origine fossile. Il Consiglio federale ha fissato i requisiti ecologici e sociali minimi per le agevolazioni fiscali nell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali. La nuova legislazione in materia è entrata in vigore il 1° luglio 2008.

L'ordinanza del DATEC sull'ecobilancio dei carburanti, che entra in vigore il 15 aprile, disciplina ora in modo dettagliato le indicazioni che un importatore o un produttore deve fornire affinché sia possibile verificare se per un determinato tipo di carburante è stata fornita la prova del bilancio ecologico globale positivo secondo la legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Requisiti per la prova e procedura di verifica

Le agevolazioni fiscali favoriranno soltanto i carburanti che, dalla coltivazione delle materie prime fino al consumo del carburante, producono effettivamente il 40 per cento in meno di gas serra climalteranti rispetto alla benzina fossile, non inquinano l'ambiente in misura molto maggiore e non minacciano la foresta pluviale e la diversità biologica. Nella pratica, i biocarburanti ottenuti da cereali, mais, soia e olio di palma non beneficeranno quindi di tale esenzione fiscale.

Le indicazioni richieste devono essere comprensibili, trasparenti e verificabili. Comprendono in particolare informazioni dettagliate e prove sulla durata di vita dei biocarburanti. Il richiedente deve fornire indicazioni sul luogo di coltivazione, l'utilizzazione della superficie coltivata prima della coltivazione delle materie prime, il rispetto delle prescrizioni ambientali e l'osservanza della buona prassi agricola.

L'UFAM controlla la plausibilità e la correttezza delle indicazioni, richiedendo, se necessario, informazioni complementari. In base alle indicazioni fornite dai produttori o dagli importatori in merito alla durata di vita dei biocarburanti, l'UFAM calcola il bilancio relativo ai gas serra e l'inquinamento ambientale globale e, basandosi sulle informazioni sul luogo di coltivazione e le buone pratiche colturali, verifica se la foresta pluviale e la diversità biologica non sono minacciate dalla coltivazione. La verifica relativa ai gas serra e all'inquinamento ambientale globale è effettuata applicando il metodo della scarsità ecologica (vedi riquadro).

L'UFAM può esonerare gli importatori o i produttori dall'obbligo di fornire determinate informazioni se sono in grado di dimostrare che i carburanti sono stati prodotti nel rispetto di norme nazionali o internazionali riconosciute equivalenti alla legislazione svizzera.

L'UFAM riassume la sua valutazione in un rapporto di verifica destinato alla Direzione generale delle dogane cui spetta la decisione circa la concessione di un'agevolazione fiscale.

Ruolo pionieristico della Svizzera

La legislazione vigente (legge e ordinanza sull'imposizione degli oli minerali, ordinanza sull'ecobilancio dei carburanti) considera l'impatto sul clima e l'inquinamento ambientale durante tutta la durata di vita dei carburanti, dalla coltivazione, passando per il processo produttivo e il trasporto fino all'acquisto da parte del consumatore. Tenendo conto di questo approccio nella legislazione, la Svizzera svolge un ruolo pionieristico. Sono inoltre stati definiti requisiti ecologici e sociali vincolanti per l'agevolazione fiscale. Il prezzo attualmente basso dei carburanti rende tuttavia meno interessante l'utilizzo dei biocarburanti. La regolamentazione accurata e severa anche nel confronto internazionale dovrebbe comunque consentire di mantenere le agevolazioni fiscali unicamente per i carburanti non problematici anche in caso di prezzi elevati.

RIQUADRO:
Pubblicazione Aggiornamento della pubblicazione dell'UFAM aggiornata sul metodo "Metodo della della scarsità ecologica.  Ecofattori 2006"

Contemporaneamente all'approvazione della Ordinanza sull'ecobilancio dei carburanti, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) pubblica la versione aggiornata della pubblicazione sul metodo della scarsità ecologica ("Methode der ökologischen Knappheit - Ökofaktoren 2006", collana dell'UFAM "Umwelt-Wissen", disponibile in tedesco), che contiene un elenco aggiornato e ampliato degli ecofattori da considerare per l'allestimento di un bilancio ecologico.

L'ultimo elenco degli ecofattori è stato pubblicato dall'UFAM nel 1997. Nel frattempo, le condizioni quadro politiche e giuridiche come pure la situazione delle emissioni sono mutate. Misure di recente introduzione hanno portato alla riduzione delle emissioni a cui si sono aggiunti nuovi obiettivi ecologici. Un adeguamento dei fattori risultava quindi necessario.

Il metodo della scarsità ecologica valuta gli effetti ambientali mediante cosiddetti punti di impatto ambientale (PIA), ragione per cui è conosciuto anche come metodo PIA. Il dato principale è rappresentato dagli ecofattori, che indicano l'inquinamento ambientale delle emissioni inquinanti o di un prelievo di una risorsa naturale nell'unità PIA per unità quantitativa. Il metodo è in particolare utilizzato per l'allestimento dell'ecobilancio dei biocarburanti.

Ulteriori informazioni: Peter Gerber, sezione Beni di consumo ed ecobilanci, UFAM, tel. 031 322 80 57


Indirizzo cui rivolgere domande

Hans-Peter Fahrni, divisione Rifiuti e materie prime, UFAM, tel. 031 322 93 28
Anna Wälty, sezione Beni di consumo ed ecobilanci, UFAM, tel. 031 323 13 17



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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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