REACH: nuova normativa UE sui prodotti chimici, conseguenze per la Svizzera

Berna, 01.11.2007 - Uno studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) illustra le conseguenze per il nostro Paese del nuovo regolamento europeo REACH in materia di prodotti chimici, con particolare riferimento all’economia, al settore sanitario e all’ambiente. Lo studio analizza le diverse possibilità d’azione della Svizzera e fornisce una base decisionale al Consiglio federale per un eventuale adeguamento del diritto svizzero.

REACH sta per "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals", ovvero registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Il regolamento è entrato in vigore nell'UE il 1º giugno 2007 e il suo obiettivo è quello di migliorare la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i possibili rischi legati all'impiego di prodotti chimici e di promuovere l'innovazione (cfr. riquadro).

Nel 2005 la Svizzera aveva armonizzato la propria legislazione in materia di prodotti chimici con la normativa comunitaria, ma con l'entrata in vigore del regolamento REACH nell'UE le disposizioni svizzere divergono nuovamente da quelle europee. Pertanto, nel quadro di un'analisi di impatto della regolamentazione, l'UFAM ha commissionato alla società KPMG di Zurigo uno studio sulle diverse possibilità d'azione della Svizzera e sulle relative conseguenze per l'economia, il settore e sanitario e l'ambiente.

Lo studio, che è stato supervisionato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e da diverse associazioni, fornisce una prima base decisionale per un eventuale adeguamento del diritto svizzero.

Il regolamento REACH aumenta il livello di protezione

Il regolamento REACH migliorerà le conoscenze sui possibili pericoli per l'uomo e l'ambiente legati ai prodotti chimici e favorirà l'adozione di misure di protezione nell'UE. Secondo il regolamento, a partire da una produzione annua o da un quantitativo importato pari ad almeno una tonnellata, i fabbricanti o gli importatori di sostanze chimiche devono testare gli effetti di queste ultime sulla salute e sull'ambiente e provvedere alla registrazione di tali sostanze. Poiché la maggior parte delle importazioni di prodotti chimici proviene dall'UE, anche la Svizzera beneficerà indirettamente di questa maggiore protezione. Il livello di protezione nel nostro Paese potrà tuttavia essere aumentato in ugual misura e contemporaneamente a quello dell'UE soltanto quando le principali disposizioni del regolamento REACH saranno state recepite nel diritto svizzero.  

Costi elevati anche senza adeguamento del diritto svizzero

In seguito all'alta percentuale di esportazioni di prodotti chimici verso l'UE, l'industria chimica svizzera deve sostenere costi di registrazione elevati anche senza un adeguamento del diritto nazionale in materia. Gli adeguamenti parziali della legislazione svizzera al regolamento REACH illustrati nello studio incidono infatti solo in misura minima sull'aumento di tali costi. In caso di recepimento integrale di tutte le disposizioni del regolamento REACH, l'industria chimica dovrebbe controllare e registrare anche i prodotti intermedi. Inoltre, il recepimento completo del regolamento può comportare costi notevoli per gli utilizzatori di prodotti chimici (ad es. l'industria tessile) qualora determinate sostanze non siano più disponibili. In questo caso, gli utilizzatori dovrebbero adeguare o sviluppare ex novo le formulazioni dei loro prodotti.

Gli ostacoli al commercio derivanti dall'introduzione del regolamento REACH nell'UE potrebbero essere eliminati soltanto con un adeguamento del diritto svizzero.  

L'Agenzia europea dei prodotti chimici svolge un ruolo centrale nell'esecuzione del regolamento REACH per quanto riguarda la registrazione, la valutazione dei dossier, la definizione delle priorità e l'omologazione di sostanze che destano particolari preoccupazioni. Qualora la Svizzera decidesse di recepire nella sua legislazione determinati obblighi di registrazione previsti dal regolamento REACH, una collaborazione con tale agenzia ridurrebbe notevolmente gli oneri di esecuzione.

Possibili fasi di attuazione

Un primo adeguamento parziale al regolamento REACH potrebbe essere effettuato a livello di ordinanze (eliminazione di ostacoli al commercio per le nuove sostanze e aumento del livello di protezione per determinate sostanze esistenti). Per un'ulteriore armonizzazione alle disposizioni del regolamento è invece necessario modificare le rispettive leggi (legge sui prodotti chimici e legge sulla protezione dell'ambiente).

Il Consiglio federale deciderà poi, in una fase successiva, quali elementi del regolamento REACH dovranno essere recepiti nel diritto svizzero e quando.

Nuova normativa UE in materia di prodotti chimici
La novità più importante introdotta dal regolamento REACH nell'UE è l'obbligo di registrare progressivamente entro il 2018 anche le sostanze esistenti utilizzate già prima del 1981 e non, come avveniva finora, soltanto le sostanze chimiche nuove. Ai fini della registrazione, i fabbricanti o gli importatori devono controllare e valutare gli effetti delle sostanze sull'uomo e sull'ambiente. Secondo le stime della Commissione europea, le sostanze da registrare saranno circa 30'000. L'onere della prova della non pericolosità di dette sostanze spetta all'industria. Saranno inoltre resi meno severi i requisiti per la registrazione delle nuove sostanze. Queste ultime dovranno tuttavia essere registrate già prima della produzione e, per le sostanze che destano particolari preoccupazioni, saranno applicate prescrizioni speciali. Questi sono alcuni degli aspetti fondamentali in cui il diritto svizzero in materia di prodotti chimici diverge da quello europeo (cfr. scheda informativa). Per garantire l'esecuzione delle disposizioni, l'UE ha istituito l'Agenzia europea dei prodotti chimici, con sede a Helsinki.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Andreas Weber, sezione Agenti chimici industruiali, tel. 031 322 68 59
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Eva Reinhard, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici, tel. 031 322 95 05
Segreteria di Stato dell’economia SECO, Christoph Rüegg, caposettore Prodotti chimici e lavoro, tel. 043 322 21 51



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