Divieto della discriminazione basata sull’orientamento sessuale: Consiglio federale e Parlamento raccomandano di votare sì il 9 febbraio

Berna, 17.12.2019 - Nessuno deve essere discriminato a causa della sua omo-, etero- o bisessualità: questo principio rientra nei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale. Accade tuttavia regolarmente che persone siano denigrate o vengano private dei loro diritti a causa del loro orientamento sessuale. Il Parlamento ha pertanto deciso di estendere il campo d’applicazione della cosiddetta norma penale "antirazzismo", che attualmente protegge dalla discriminazione e dall’odio fondati sull’appartenenza razziale, etnica o religiosa, aggiungendovi il criterio dell’orientamento sessuale. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di votare sì il 9 febbraio 2020 alla norma penale ampliata, che rafforza la protezione dalla discriminazione senza violare la libertà d’espressione.

Attualmente il Codice penale prevede una disposizione che protegge dalla discriminazione e dall’odio fondati sull’appartenenza razziale, etnica o religiosa. Chiunque viola questa disposizione è passibile di una pena detentiva fino a tre anni o di una pena pecuniaria. Questa norma antirazzismo, in vigore dal 1995, ha permesso ai giudici di sviluppare una giurisprudenza che accorda grande importanza alla libertà d’espressione. Il Parlamento ha modificato la norma aggiungendovi il criterio della discriminazione sessuale. Un comitato composto in particolare da rappresentanti dell’Unione democratica federale e dei Giovani UDC ha lanciato un referendum contro questa modifica del Codice penale.

Attualmente una persona è tutelata dalla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale soltanto se il comportamento discriminatorio viola altre disposizioni di legge, in particolare se si tratta di delitti contro l’onore o di lesioni personali. Questa protezione si applica soltanto a singoli individui, ma non permette di punire un incitamento all’odio ad esempio contro "gli omosessuali".

Punibilità soltanto a determinate condizioni

Varie condizioni devono essere adempiute affinché un comportamento discriminatorio o incitante all’odio sia punibile in base alla norma penale. In primo luogo, le parole o gli atti devono essere pubblici. Una discussione nella cerchia familiare o tra amici, ad esempio al tavolo di un bar, non è dunque contemplata. Il comportamento deve inoltre essere intenzionale, il che significa che si cerca deliberatamente di ledere qualcuno. È infine punibile soltanto un comportamento che lede la dignità umana, negando diritti a una persona o trattandola come inferiore.

Libertà d’espressione garantita

Secondo il Consiglio federale e il Parlamento, la libertà d’espressione non sarà compromessa, in quanto i dibattiti d’opinione resteranno possibili, come ad esempio quelli attuali sul "matrimonio per tutti". Ciascuno potrà continuare a esprimere la propria opinione, anche critica, come pure le proprie convinzioni religiose. Sarà vietato soltanto ciò che è profondamente lesivo della dignità umana.


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