Franco forte: proseguirà il periodo di attesa abbreviato

Berna, 28.06.2017 - Per alleggerire il carico che grava sulle imprese a causa del franco forte, il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha deciso che il periodo di attesa abbreviato per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto verrà prorogato fino alla fine del 2018. Alla luce dell’andamento economico nel complesso positivo e dell’attuale tasso di disoccupazione, relativamente basso e in calo, non verrà invece rinnovato il prolungamento, da 12 a 18 mesi, della durata massima dell’indennità.

In seguito all’abolizione del tasso minimo di cambio con l’euro, decisa dalla Banca nazionale svizzera a gennaio 2015, il franco aveva subito un forte apprezzamento. Lo stesso mese, il DEFR aveva dunque deciso che questa fluttuazione del tasso di cambio fosse da considerarsi eccezionale e che, pertanto, legittimasse il versamento dell’indennità per lavoro ridotto. Un anno dopo il Consiglio federale ha prolungato, da 12 a 18 mesi, la durata massima dell’indennità.

Attualmente in Svizzera l’andamento economico è positivo nella maggior parte dei settori e delle regioni. Secondo le previsioni congiunturali del gruppo di esperti della Confederazione assisteremo a una ripresa economica i cui effetti si vedranno anche sul mercato del lavoro: stando ai dati più recenti forniti dalla SECO il PIL dovrebbe passare tra il 2017 e il 2018 dall’1,4 all’1,9 per cento; il tasso di disoccupazione continua a scendere (maggio 2017: 3,1%). D’altro canto, la persistente forza del franco svizzero mette tuttora a dura prova molti settori e imprese.

Il DEFR continuerà pertanto a legittimare il versamento dell’indennità per lavoro ridotto sulla base delle fluttuazioni del tasso di cambio.

Il 28 giugno il Consiglio federale ha inoltre deciso quanto segue:

  • Il periodo di attesa abbreviato, vale a dire la franchigia a carico del datore di lavoro in caso di indennità per lavoro ridotto, continuerà a essere di un giorno per ogni periodo di conteggio fino alla fine del 2018. Secondo le imprese, nel ricorso al lavoro ridotto i giorni di attesa rappresentano un fattore di costo significativo. La modifica della relativa ordinanza entrerà in vigore il 1° agosto 2017.
  • Per contro, il Consiglio federale ha deciso di non rinnovare il prolungamento a 18 mesi della durata massima dell’indennità. Il lavoro ridotto è considerato uno strumento per stabilizzare la congiuntura in modo che le imprese possano adeguarsi alla nuova situazione del mercato. Il Consiglio federale può prolungare la durata del diritto all’indennità per lavoro ridotto a un massimo di 18 mesi solo in caso di disoccupazione persistente e rilevante. La condizione di cui sopra per la proroga della durata massima non risulta al momento soddisfatta. Il DEFR segue da vicino gli sviluppi della situazione.


Indirizzo cui rivolgere domande

Oliver Schärli, SECO, Capo Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione,
tel. +41 (58) 462 28 77;
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