Contributi di superficie 2015 riportati al livello dell'anno precedente

Berna, 20.05.2015 - In data 20 maggio 2015 il Consiglio federale ha deciso di riportare al livello dell'anno precedente i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento a favore della superficie inerbita e il contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero. Ha aumentato, inoltre, il contributo per singole colture per la produzione di sementi di graminacee e leguminose da foraggio nonché abolito la riduzione forfettaria dell'1,9 per cento sui pagamenti diretti.

Con decisione del 29 ottobre 2014, il Consiglio federale aveva diminuito le aliquote contributive nelle ordinanze sui pagamenti diretti e sui contributi per singole colture allo scopo di rispettare il Preventivo 2015. Nella sessione invernale del 2014, il Parlamento ha aumentato il Preventivo 2015 per la produzione vegetale e i pagamenti diretti, riportandolo al livello dell'anno precedente. Di conseguenza il Consiglio federale ha proceduto alla modifica delle ordinanze sui pagamenti diretti e sui contributi per singole colture.

  • Il contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento a favore della superficie inerbita viene aumentato di 50 franchi l'ettaro mentre viene abolita la riduzione forfettaria dell'1,9 per cento sui pagamenti diretti per il periodo 2015-2017. Le aliquote contributive restano dunque al livello dell'anno precedente.
  • Per contrastare la minore redditività della coltivazione di barbabietole da zucchero riconducibile alle condizioni di mercato, il contributo per singole colture applicato attualmente a favore di questa coltura non viene ridotto di 200 franchi l'ettaro.
  • Per la produzione di sementi di graminacee e leguminose da foraggio non si applica alcuna protezione doganale. Con la Politica agricola 2014-2017 il sostegno ha subito una riduzione maggiore rispetto a quella applicata ad altre colture. Il contributo per singole colture a favore di questa coltura viene pertanto aumentato di 300 franchi a 1000 franchi per ettaro a partire dal 2015.

L'obbligo di dichiarazione per la carne importata ottenuta con metodi di produzione vietati in Svizzera viene esteso alle sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali (beta-agonisti).

Viene fatta una distinzione unicamente tra:

  • «Può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali.» e
  • «Può essere stato prodotto con sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, come antibiotici.».

Con il pacchetto primaverile il Consiglio federale ha modificato in totale dieci ordinanze agricole, più due ordinanze del DEFR e una dell'UFAG.


Indirizzo cui rivolgere domande

Anne Rizzoli, Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Sost. Responsabile Settore Comunicazione e servizi linguistici,
tel. 058 462 25 81; anne.rizzoli@blw.admin.ch



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