Iniziativa per l’attuazione: rifiuto e nullità parziale

Berna, 20.11.2013 - Il Consiglio federale raccomanda di respingere l’iniziativa popolare "Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati". Essa viola principi fondamentali del nostro Stato di diritto e non è necessaria per attuare le disposizioni costituzionali sull’espulsione. Tale attuazione è già in corso: in giugno il Consiglio federale ha presentato al Parlamento una soluzione di compromesso che evita i problemi generati dall’iniziativa per l’attuazione. Inoltre, il testo dell’iniziativa contiene una definizione del diritto internazionale cogente non valida. Nel suo messaggio il Consiglio federale raccomanda pertanto al Parlamento di dichiarare l’iniziativa popolare parzialmente nulla e di sottoporla al voto senza la definizione troppo stretta del diritto internazionale cogente.

Il 28 dicembre 2012, l'UDC ha depositato presso la Cancelleria federale con 155 788 firme valide l'iniziativa popolare "Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)". L'iniziativa popolare vuole inserire nella Costituzione federale disposizioni direttamente applicabili per attuare l'iniziativa sull'espulsione approvata il 28 novembre 2010. Essa chiede di espellere gli stranieri che commettono determinati reati, indipendentemente dall'entità della pena pronunciata, e di pronunciare nei loro confronti di un divieto d'entrata dai 5 ai 15 anni (20 anni in caso di recidiva). Inoltre, vuole che queste persone perdano ogni diritto di soggiornare e di rientrare in Svizzera.

L'attuazione è a buon punto

L'espulsione automatica proposta dall'iniziativa per l'attuazione contraddice principi fondamentali dello Stato di diritto e del diritto internazionale. Nel suo messaggio il Consiglio federale sottolinea di aver presentato al Parlamento, il 26 giugno 2013, una soluzione di compromesso per attuare l'iniziativa sull'espulsione; soluzione che tiene ampiamente conto sia dell'espulsione automatica a cui mira l'iniziativa sia del principio della proporzionalità e delle garanzie in materia di diritti umani. L'attuazione dell'iniziativa sull'espulsione è a buon punto: al Parlamento rimangono circa due anni e mezzo per adottare le modifiche di legge necessarie entro il termine prescritto di cinque anni.

Violazione dei principi dello Stato di diritto ...

L'iniziativa per l'attuazione accetta la possibilità di contraddire il principio della proporzionalità, poiché non lascia, nell'ambito della decisione e dell'esecuzione dell'espulsione dalla Svizzera, il margine necessario per esaminare se l'espulsione dal Paese è una misura adeguata, necessaria e ammissibile nel singolo caso. Gli elenchi esaurienti dei reati avrebbero inoltre per conseguenza decisioni di espulsione dal territorio nazionale ordinate per reati sanzionati da pene lievi.

La disposizione costituzionale proposta fa esplicitamente prevalere le disposizioni sull'espulsione dalla Svizzera sul diritto internazionale non cogente accettando di conseguenza espressamente anche la possibilità di generare conflitti di norme. Gli sforzi delle autorità di attuare l'iniziativa sull'espulsione in modo per quanto possibile conforme al diritto internazionale sarebbero vanificati dall'accettazione dell'iniziativa per l'attuazione. In caso di accettazione sono prevedibili numerose violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II), della Convenzione sui diritti del fanciullo, dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione e della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Parzialmente nulla a causa di una definizione troppo stretta

L'iniziativa popolare definisce anche il diritto internazionale cogente: nella definizione rientrano "esclusivamente il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata". Tale definizione è più stretta della definizione del diritto internazionale. Occorre però rilevare che la Svizzera non può semplicemente ridefinire il diritto internazionale cogente. L'iniziativa popolare deve pertanto essere dichiarata parzialmente nulla e sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni senza tale definizione.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-51035.html