Impianti di accumulazione: nuova legislazione nel 2013

Berna, 17.10.2012 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione. La nuova legge sugli impianti di accumulazione e l’ordinanza rivista entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

Il 1° ottobre 2010 le Camere federali avevano approvato la legge federale sugli impianti di accumulazione (LImA). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 20 gennaio 2011. Poiché nella legge sono state integrate diverse disposizioni dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (ordinanza sugli impianti di accumulazione, OIA, RS 721.102) attualmente in vigore, si è resa necessaria una revisione totale di quest'ultima.

Mantenuto il piano di vigilanza

Il piano di sicurezza e di vigilanza sugli impianti di accumulazione applicato a tutt'oggi è mantenuto. Ciò significa che anche in futuro i gestori saranno responsabili della costruzione e dell'esercizio dei loro impianti. Saranno inoltre tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza e di controllo prescritte dalla legge, ordinate dall'autorità di vigilanza o necessarie, tenuto conto dell'esperienza e dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche. Rimane altresì invariato l'ordinamento delle competenze in vigore, secondo il quale i grandi impianti sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione, mentre gli impianti più piccoli a quella dei Cantoni. Le autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni dovranno provvedere affinché le disposizioni di legge siano rispettate e i gestori prendano le misure di sicurezza necessarie.

Introdotta una tassa di vigilanza per i grandi impianti di accumulazione

Secondo la legge sugli impianti di accumulazione, i gestori di grandi impianti di accumulazione saranno tenuti a versare una tassa di vigilanza. Secondo il volume di ritenuta, la tassa sarà compresa tra 200 e 13 000 franchi all'anno per impianto esistente.

Inasprite le disposizioni sulla responsabilità

Con l'entrata in vigore della nuova legge sugli impianti di accumulazione vengono inasprite le disposizioni sulla responsabilità dei gestori. A differenza della situazione attuale, che prevede la responsabilità del proprietario dell'impianto, secondo il Codice delle obbligazioni in caso di responsabilità dovuta a rischio la persona lesa non è più tenuta a fornire una prova del vizio dell'opera. Sul piano federale non è stato introdotto nessun obbligo di risarcimento e d'assicurazione; tale obbligo può però essere introdotto dai Cantoni. Per quanto attiene ai sinistri di una certa entità, le Camere federali stabiliscono un ordinamento sulle indennità in caso di grandi sinistri.


Indirizzo cui rivolgere domande

Marianne Zünd, portavoce UFE, tel. 031 322 56 75, marianne.zuend@bfe.admin.ch


Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Ufficio federale dell'energia
http://www.bfe.admin.ch

Segreteria generale DATEC
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-46340.html