Nuovi valori limite per le emissioni di CO2 delle automobili a partire da metà 2012

Berna, 16.12.2011 - Le emissioni di CO2 generate dal traffico motorizzato privato devono diminuire. A partire dal 2015 le nuove automobili non dovranno emettere più di 130 g di CO2 per chilometro. In caso contrario, verrà inflitta una sanzione. È quanto hanno deciso lo scorso mese di marzo il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati nel quadro della revisione parziale della legge sul CO2. Contro questa norma non è stato lanciato alcun referendum. Le disposizioni esecutive relative alla nuova legge sono fissate nell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili, adottata dal Consiglio federale in data odierna. La nuova legge sul CO2 e l'ordinanza esecutiva entreranno in vigore il 1° maggio 2012.

La revisione parziale della legge sul CO2 è stata ideata come controprogetto all'iniziativa popolare "Per veicoli a misura d'uomo" (Iniziativa contro i fuoristrada), nel frattempo ritirata. Poiché il 13 ottobre 2011 il termine di referendum è scaduto inutilizzato, la nuova norma potrà entrare in vigore il 1° maggio 2012, unitamente all'ordinanza esecutiva adottata oggi dal Consiglio federale. È così garantita l'attuazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2012.

Nella legge sul CO2 riveduta sono fissati i principi del nuovo ordinamento: il valore limite (per le emissioni) di 130 g CO2 per chilometro nel 2015, una panoramica dei valori auspicati per il periodo dopo il 2015, disposizioni relative all'obiettivo individuale, alla possibilità di formare dei raggruppamenti, all'ammontare delle sanzioni in caso di non raggiungimento dell'obiettivo fissato e all'impiego degli eventuali introiti derivanti dalle sanzioni inflitte.

L'ordinanza esecutiva contiene disposizioni dettagliate sull'esecuzione, le basi di dati utilizzate, la differenziazione tra gli importatori, il calcolo degli obiettivi individuali, le scadenze, le regole derogatorie e la presentazione dei rapporti. Nel quadro dell'indagine conoscitiva, svoltasi tra l'8 agosto e il 30 settembre 2011 (vedasi comunicato stampa dell'8 agosto 2011), sono stati inoltrati 64 pareri, per lo più favorevoli alle nuove disposizioni. La rielaborazione dell'avamprogetto di ordinanza prevede in particolare l'esenzione dalle nuove regole per le automobili che sono già state immatricolate all'estero almeno sei mesi prima dell'importazione in Svizzera. Qualora sorgesse il sospetto di un mancato rispetto delle norme, il DATEC potrebbe prorogare questa scadenza fino ad un massimo di un anno. Viceversa, in presenza di significative distorsioni di mercato a scapito delle importazioni dirette, il DATEC può accorciare la scadenza. Oltre a modificare le scadenze, il Dipartimento può fissare ulteriori criteri per la prima messa in circolazione (ad es. n. di chilometri). Per poter rilevare gli abusi, in collaborazione con i Cantoni viene istituito un sistema di monitoraggio. Nel caso dell'importazione di automobili immatricolate per la prima volta all'estero, vengono inoltre registrati il numero di chilometri e lo stato dei veicoli.

La nuova legge sul CO2 e l'ordinanza esecutiva entreranno in vigore il 1° maggio 2012. Le prescrizioni relative alle emissioni saranno tuttavia valide soltanto a partire dal 1° luglio 2012. Il lasso di tempo di due mesi che intercorre tra queste due scadenze è necessario perché gli importatori possano inoltrare tutti i dati rilevanti ed eventuali richieste (ad es. la notifica di raggruppamenti).

A partire dal 1° luglio 2012 vale però quanto segue: se le emissioni medie di CO2 dei veicoli di nuova immatricolazione di un importatore superano il valore auspicato, questi è tenuto a pagare una sanzione. Quest'ultima non ha rilevanza nell'ottica del diritto penale ma è da intendersi come tassa incitativa intesa a far sì che l'importatore si adoperi per migliorare in tempi brevi la propria flotta di veicoli. La sanzione costituisce inoltre un incentivo affinché i singoli importatori importino automobili caratterizzate da emissioni di CO2 basse. La sanzione da pagare per veicolo e grammo di CO2 si eleva a ca. 140 franchi. Fino alla fine del 2018, ai primi tre grammi che superano il valore auspicato si applicano aliquote ridotte (1° grammo: fr. 7.50, 2° grammo: fr. 22.50, 3° grammo: fr. 37.50). Inoltre, l'obiettivo da raggiungere viene introdotto gradualmente entro il 2015. Inizialmente, soltanto una data percentuale della flotta di un grande importatore deve soddisfare i requisiti fissati e i piccoli importatori sono tenuti a pagare soltanto una parte della sanzione (2012: 65%, 2013: 75%, 2014: 80%, 2015: 100%).

Ammettendo che non vengono costituiti raggruppamenti, l'ammontare delle sanzioni totali da pagare negli anni 2012-2015 è stimato a 70 - 120 milioni di franchi. Per gli importatori che si riuniscono per costituire dei raggruppamenti, tale somma sarà inferiore. I proventi delle sanzioni sono ridistribuiti alla popolazione sotto forma di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia. Le consumatrici e i consumatori approfittano del minore consumo di carburante dei veicoli nuovi: sono infatti attesi risparmi annui dell'ordine di 770 milioni di franchi.


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