Il diritto dei brevetti non può distinguere tra invenzioni desiderate e indesiderate

Berna, 05.09.2001 - -

Mercoledì, nella risposta all'interpellanza del consigliere nazionale Hans Widmer (Lucerna), il Consiglio federale ha ribadito che la Svizzera deve cogliere le opportunità offerte dalla biotecnologia in particolare nel campo della sanità. In tale ambito, il diritto dei brevetti fornisce uno stimolo considerevole agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo (ad es. medicinali contro malattie come l'AIDS, il cancro, il morbo di Parkinson o l'Alzheimer). In assenza di brevetti, il progresso scientifico, di enorme utilità per la società, sarebbe pressoché inimmaginabile in settori come quello medico. Il Consiglio federale ha pertanto sempre affermato - ancorché con alcune riserve - la possibilità di brevettare invenzioni biotecnologiche.

Nei confronti di coloro che rifiutano tali brevetti, il Consiglio federale sottolinea che un brevetto non è un certificato di idoneità all'immissione di un'invenzione sul mercato. Un brevetto permette al suo titolare semplicemente di estromettere terzi dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione brevettata, senza tuttavia conferirgli il diritto di farne effettivamente uso. Spetta ad altre leggi, ad esempio la legge sull'ingegneria genetica attualmente al vaglio del Parlamento, determinare se e a quali condizioni tale diritto sia riconosciuto. Proprio nel delicato settore della biotecnologia, simili autorizzazioni costituiscono il presupposto necessario dello sfruttamento commerciale di un brevetto d'invenzione. Le autorizzazioni non hanno nulla a che vedere con il brevetto. Brevetto e autorizzazione allo sfruttamento sono infatti due nozioni ben distinte.

L'autorità competente in materia di brevetti non è una commissione d'etica. Non spetta quindi a detta autorità condurre il dibattito etico in merito a quali metodi siano applicabili nell'ambito della ricerca per conseguire un indubbio beneficio sul piano medico. Essa non può neppure imbrigliare l'utilizzo di nuove tecnologie. Al momento del rilascio del brevetto, lo sfruttamento commerciale di un'invenzione non è certo. Dal profilo dei diritto dei brevetti, non è quindi possibile operare una distinzione tra applicazioni desiderate e indesiderate di un'invenzione. Il diritto dei brevetti è pertanto inidoneo a dirigere la ricerca o addirittura a lottare contro evoluzioni negative della stessa.

Il Consiglio federale non ritiene opportuno neppure riconsiderare le linee direttrici concernenti il brevetto di invenzioni nel campo degli organismi viventi. La discussione relativa va piuttosto svolta alla luce dei risultati della consultazione concernente la revisione della legge sui brevetti.


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