L’Ufficio federale della migrazione ribatte alle critiche

Berna-Wabern, 03.08.2007 - 

Contrariamente a quanto afferma l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati, il Tribunale amministrativo federale (TAF) sostiene le decisioni di non entrata nel merito emanate dall'Ufficio federale della migrazione.

In due sue decisioni appena pubblicate il Tribunale amministrativo federale (TAF) sostiene le decisioni di non entrata nel merito emanate dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) e respinge i due ricorsi presentati. Nelle due decisioni il TAF giunge alla conclusione che le nuove fattispecie di non entrata nel merito e il termine per presentare ricorso sono conformi al diritto internazionale.

Dopo aver effettuato una valutazione globale, nella sua decisione il TAF giunge alla conclusione che la nozione di «documenti di viaggio o d'identità» prevista dal nuovo articolo 32 capoverso 2 lettera a della legge sull'asilo va interpretata in senso restrittivo. Scopo della normativa è permettere di appurare in modo inequivocabile l'identità e di eseguire in modo sicuro il rinvio del richiedente. Il TAF ritiene inoltre che la nazionalità del richiedente deve poter essere desunta dai documenti di cui all'articolo citato e ricorda che, secondo le nuove regole, le licenze di condurre e i certificati scolastici non sono più sufficienti, poiché non permettono di determinare in modo certo l'identità dell'interessato.

Per quanto attiene alla portata della verifica in caso di non presentazione dei documenti d'identità, il TAF ha sottolineato che il legislatore ha voluto introdurre un inasprimento al fine di indurre maggiormente i richiedenti l'asilo a produrre i documenti d'identità. Secondo il TAF, l'UFM non può emanare una decisione di non entrata nel merito nei casi che impongono un maggior approfondimento. L'UFM terrà conto di questa indicazione.

 


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Brigitte Hauser-Süess, Ufficio federale della migrazione, tel. +41 (0)31 325 93 50


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Segreteria di Stato della migrazione
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