Revisione totale dell’ordinanza sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera (BN)

Berna, 31.01.2007 - Il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera all’ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione. Si tratta prevalentemente di una revisione totale formale che non produce alcun aumento degli emolumenti. L’ordinanza rivista entrerà in vigore il 1° marzo 2007.

La nuova ordinanza del Consiglio federale sugli emolumenti della Confederazione fissa l’esatta tariffa oraria in base alle ore di lavoro eseguite per le prestazioni che la Biblioteca nazionale svizzera (BN) fornisce dietro retribuzione. Unicamente per le ricerche e perizie scientifiche viene stabilito un quadro tariffario entro il quale  la BN può decidere liberamente. Finora era stato definito un tale quadro tariffario anche per altre prestazioni di lavoro. In futuro, l’ordinanza del Consiglio federale regolamenterà inoltre gli emolumenti per l’utilizzazione a fini commerciali dei documenti della BN. Fino ad oggi questi emolumenti erano stabiliti dall’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno.

Le seguenti prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera rimangono esenti da emolumenti: il prestito di opere, le visite guidate, l’utilizzazione dell’Archivio svizzero di letteratura, delle sale di lettura e delle postazioni di lavoro nonché gli incarichi di documentazione e di ricerca nel settore bibliotecario. Le restanti prestazioni, quali la realizzazione di fotocopie o copie digitali, ricerche che durano più di mezz’ora, consulenze scientifiche e riguardanti la conservazione nonché i lavori di laboratorio e di officina, continuano a essere assoggettate a emolumenti il cui importo rimane invariato.


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