L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)
1Fino al 2000, la Confederazione si astiene dall'acquistare nuovi aviogetti da combattimento.
2Per nuovi aviogetti s'intendono quelli il cui acquisto è deciso dall'Assemblea federale tra il 1° giugno 1992 e il 31 dicembre 1999.