Iniziatiava popolare 'L'inforestierimento'

L'iniziativa è del seguente tenore:

I

Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:

Art. 69quater

  1. La Confederazione prende provvedimenti per lottare contro l'inforestierimento demografico ed economico della Svizzera;
  2. il Consiglio federale provvede affinché il numero degli stranieri in ogni Cantone, eccettuato Ginevra, non ecceda il 10 per cento dei cittadini svizzeri, secondo l'ultimo censimento della popolazione. Per il Cantone di Ginevra, l'aliquota è del 25 per cento;
  3. sono esclusi dal numero degli stranieri di cui in I b e non sono pertanto toccati dai provvedimenti di lotta contro l'inforestierimento: gli stagionali (non dimoranti annualmente, senza familiari, più di 9 mesi in Svizzera), i frontalieri, gli studenti universitari, i turisti, i funzionari di organizzazioni internazionali, i membri di rappresentanze diplomatiche e consolari, gli scienziati ed artisti qualificati, i beneficiari di rendite per la vecchiaia, i malati o convalescenti, il personale di cura ed ospedaliero e quello d'organizzazioni internazionali filantropiche o ecclesiastiche;
  4. il Consiglio federale provvede affinché nessun cittadino svizzero possa essere licenziato, per motivi di razionalizzazione o a cagione di provvedimenti restrittivi, fintanto che nella stessa azienda e nella stessa categoria professionale, siano occupati degli stranieri;
  5. come unico provvedimento di lotta contro l'inforestierimento mediante la naturalizzazione agevolata, il Consiglio federale può stabilire che il figlio nato da padre straniero sia cittadino svizzero fin dalla nascita quando la madre sia stata cittadina svizzera per origine e i genitori abbiano il loro domicilio nella Svizzera al tempo della nascita del figlio (cfr. art. 44,3).

II

  1. L'articolo 69 quater della Costituzione federale entra in vigore non appena l'Assemblea federale ne abbia accertata l'approvazione da parte del popolo e dei Cantoni;
  2. Il provvedimento secondo Ib: La riduzione deve essere eseguita entro 4 anni dal giorno in cui l'approvazione del suddetto articolo sia stata accertata dall'Assemblea federale.

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Ultima modifica 13.05.2024 9:08

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