Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dell’uomo, degli animali domestici e degli animali da reddito dal lupo'

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 79aLupo

1 Il lupo ha lo statuto di specie protetta nel territorio del Parco nazionale svizzero.

2 Nel resto del territorio svizzero il lupo è una specie cacciabile tutto l’anno.

Art. 197 n. 15

15. Disposizione transitoria dell’art. 79a (Lupo)

Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 79a entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 13.05.2024 9:08

Inizio pagina