L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I cittadini sottoscritti, aventi il diritto di voto, convinti della necessità d'introdurre l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti in Isvizzera e fondandosi sull'articolo 121, paragrafo 4, della costituzione federale, domandano (a titolo di proposita concepita in termini generali) di completare l'articolo 34quater della costituzione federale e la cifra 1 delle disposizioni transitorie introdotte nella costituzione con decreto federale del 30 settembre 1938 concernente il regime transitorio delle finanze federali, per quanto essi non comprendano i principi seguenti:
I. Organizzazione
Le casse di compensazione per perdita di salario e di guadagno istituite con decreto del Consiglio federale del 20 dicembre 1939 e 14 giugno 1940, sono trasformate dopo la fine della mobilitazione di guerra, in casse d'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sulla base del sistema della ripartizione.
Le casse d'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti saranno professionali, interprofessionali e pubbliche. La loro gestione sarà paritaria.
II. Risorse
Le casse sono alimentate specialmente:
- con delle risorse analoghe a quelle della casse attuali di compensazione per perdita di salario e di guadagno;
- con l'avanzo eventuale del fondo centrale di compensazione per perdita di guadagno e di salario dei mobilizzati [decreti federali*) del 20 dicembre 1939, 14 giugno 1940 e 28 dicembre 1940] che non potrà avere alcun'altra destinazione;
- c.con i fondi costituiti in favore dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti conformemente alla costituzione federale;
- d.con tutti gli altri incassi che potrebbero essere attribuiti all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti conformemente alla costituzione federale.
III. Rendite
Le rendite dovranno essere fissate in modo che assicurino a tutti i vecchi o superstiti – dei due sessi – delle condizioni d'esistenza sufficienti.
*) Es handelt sich in der Tat um arrêtés du Conseil fédéral, decreti del Consiglio federale und nicht um arrêtés fédéraux, decreti federali.