La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 117a cpv. 3
3 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a un’offerta di cure di qualità. La Confederazione riconosce e promuove l’offerta di cure come componente fondamentale delle cure mediche di base. Essa finanzia l’offerta di cure; sono eccettuate le prestazioni di vitto e alloggio fornite in case di cura e da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio.
1 RS 101