Iniziativa popolare federale 'Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 1bis

1bis L’impiego di procedure di voto elettroniche è vietato.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 39 cpv. 1bis (Impiego di procedure di voto elettroniche)

1 L’articolo 39 capoverso 1bis entra in vigore accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale e del diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono più applicabili.
2 L’Assemblea federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto, segnatamente se, nel rispetto del segreto del voto:

a. i votanti possono verificare senza conoscenze specialistiche particolari le fasi essenziali del voto elettronico;

b. tutti i voti sono conteggiati così come sono stati espressi dai votanti, in conformità alla loro libera e reale volontà e in assenza di influenze esterne; e

c. i risultati parziali del voto elettronico possono essere determinati in modo univoco e inalterato e all’occorrenza possono essere verificati in modo affidabile e senza conoscenze specialistiche particolari mediante un nuovo conteggio, così da escludere il riconoscimento di risultati parziali che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b.

3 L’Assemblea federale può revocare il divieto al più presto cinque anni dopo la sua entrata in vigore.


1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.05.2024 13:22

Inizio pagina