L’iniziativa popolare è formulata come proposta generica secondo l’articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale1 e ha il tenore seguente:
L’aspetto delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi deve essere modificato in modo che non sia più necessario applicare l’adesivo CH sul veicolo quando si viaggia all’estero. Ciò significa che nella nuova targa dovrà figurare obbligatoriamente almeno il contrassegno nazionale CH. Il legislatore è libero di apportare nel contempo eventuali altre modifiche necessarie.
Le nuove targhe sono introdotte al più tardi due anni dopo che Popolo e Cantoni hanno approvato la relativa disposizione costituzionale.
1 RS 101