La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 144 cpv. 2bis
2bis I membri dell’Assemblea federale non possono essere membri di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un assicuratore autorizzato a esercitare l’assicurazione sociale malattie o di un ente ad essa economicamente legato, né ottenere qualsivoglia compenso da parte loro. La legge definisce la procedura e le modalità della fine del mandato parlamentare in caso di incompatibilità ai sensi del presente capoverso o di violazione grave del divieto di ottenimento di un compenso.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 144 cpv. 2bis
Il mandato parlamentare decade per i membri dell’Assemblea federale che entro sei mesi dall’accettazione dell’articolo 144 capoverso 2bis da parte del Popolo e dei Cantoni non hanno rinunciato a sedere in uno degli organi di cui al detto capoverso.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.