Iniziativa popolare federale 'Radio e televisione – senza Billag'

I

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 93 cpv. 4

La radio e la televisione si autofinanziano. La Confederazione non riscuote canoni. La ricezione di programmi non comporta alcun obbligo di finanziamento.

Art. 93 cpv. 4bis

Le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive sono soggette all’obbligo di concessione. La concessione è rilasciata per una località, una regione o una regione linguistica, per un programma radiofonico o un programma televisivo e per un periodo massimo di dieci anni; nessuna emittente può ottenere più di una concessione. La Confederazione veglia affinché per ogni località, regione o regione linguistica possano essere rilasciate più concessioni.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 11[2]

Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 4 e 4bis (Radiotelevisione)

11. Il 1° gennaio 2018 il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione se entro tale data la pertinente legislazione non è entrata in vigore; qualora il Popolo e i Cantoni approvino l’articolo 93 capoversi 4 e 4bis dopo tale data, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione il 1° gennaio dell’anno successivo alla votazione. Alla data dell’emanazione delle disposizioni d’esecuzione le concessioni radiotelevisive sono revocate senza indennizzo; il saldo attivo della Società svizzera di radiotelevisione e dell’Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi spetta alla Confederazione che lo impiega a destinazione vincolata per la promozione cinematografica.

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[1] RS 101

[2] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 08.05.2024 13:22

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