La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 54a (nuovo) Neutralità
La Svizzera è neutrale. Osserva il principio della neutralità armata permanente.
Art. 58, cpv. 2bis (nuovo)
2bis L’impiego dell’esercito all'estero è previsto esclusivamente nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe.
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1 RS 101