La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 73a (nuovo) Stabilizzazione della popolazione
1 La Confederazione prende provvedimenti contro la sovrappopolazione della Svizzera.
2 Essa provvede affinché l’immigrazione non superi l’emigrazione. Tale disposizione non è applicabile agli Svizzeri all’estero.
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1 RS 101