Iniziativa popolare federale 'Non abusare delle nostre casse pensioni!'

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 113 cpv. 2 lett. F (nuovo)

2In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

f. Gli istituti di previdenza obbligatoria esercitano i propri diritti d'azionista, segnatamente il diritto di essere consultati durante le assemblee generali, nel rispetto della volontà degli assicurati; prima delle assemblee generali, possono determinare la volontà dei propri assicurati mediante sondaggi rappresentativi.

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Ultima modifica 13.05.2024 9:08

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