I.
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art.16 cpv. 4 (nuovo)
Nell'ambito dei processi democratici di formazione dell'opinione e dei relativi dibattiti la libertà d'espressione è sempre garantita e non può essere limitata da alcuna disposizione legale.
II.
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell'articolo 16 capoverso 4 (nuovo)
Non appena l'articolo 16 capoverso 4 sia accettato dal Popolo e dai Cantoni l'articolo 261bis del Codice penale e l'articolo 171c del Codice penale militare sono abrogati.